Sentenza n. 13087/2026 - Roma, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità della condotta serbata da UniCamillus attraverso l’azione dei provvedimenti annullati dal T.A.R. del Lazio, Roma, con la sentenza n. 14718/2022, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 890/2024 e per la condanna dell’Ateneo al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno conseguentemente subito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, già annullato per difetto di istruttoria e motivazione
Esito
Favorevole al resistente (università privata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 30, comma 5, c.p.a., il risarcimento per equivalente dei danni asseritamente subiti a causa del diniego del 5 novembre 2021, con cui l'Università aveva respinto la richiesta di accesso al corso di Medicina e Chirurgia, con riconoscimento dei crediti maturati nel precedente corso di Odontoiatria e Protesi Dentaria e iscrizione diretta a un anno successivo al primo. Il diniego era stato annullato dal TAR con sentenza n. 14718/2022, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 890/2024, per difetto di istruttoria e motivazione, con ordine di riesaminare la posizione. Il ricorrente ha sostenuto che, senza l'illegittimo diniego, avrebbe conseguito la laurea in Medicina al più tardi nel novembre 2022 e ha domandato euro 617.309,90 per danno patrimoniale, perdita di chance, danno biologico ed esistenziale. L'Università ha dedotto di avere dato esecuzione al giudicato mediante il riesame della posizione da parte di una commissione, che il 13 febbraio 2023 aveva ritenuto insufficiente il numero di crediti per l'iscrizione a un anno successivo al primo. Il ricorrente non ha contestato tale nuovo giudizio. La domanda risarcitoria è stata fondata sia sull'ingiustizia del danno derivante dall'illegittimità dell'atto sia sulla colpa dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria, pur riconoscendo che l'illegittimità del diniego era stata definitivamente accertata. L'illegittimità dell'atto non determina però automaticamente il diritto al risarcimento: occorre provare un evento dannoso ingiusto, il nesso causale con la condotta amministrativa e l'imputabilità soggettiva a titolo di dolo o colpa. Nel caso concreto il ricorrente non ha dimostrato la spettanza del bene della vita, ossia l'iscrizione ad anni successivi al primo sulla base dei crediti maturati, neppure in termini di probabilità sufficiente a fondare il risarcimento della perdita di chance. Il successivo riesame, disposto in esecuzione della sentenza di annullamento, aveva infatti nuovamente escluso l'idoneità del percorso formativo precedente; tale giudizio non era stato impugnato né contestato. Ne risultava escluso il nesso causale tra l'annullamento del primo diniego e il conseguimento dell'iscrizione o della laurea in Medicina. La domanda è stata ritenuta infondata anche quanto all'elemento soggettivo: benché l'illegittimità dell'atto possa costituire indice presuntivo della colpa, la presunzione opera solo quando le circostanze fattuali e il quadro giuridico rendano evidente negligenza o imperizia dell'amministrazione. Il ricorrente si era limitato a dedurre l'errore dell'Università senza individuare concretamente le regole di condotta violate. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 30, comma 5, c.p.a.
Consente di proporre la domanda risarcitoria connessa alla lesione di un interesse legittimo; la domanda richiede comunque la prova degli elementi costitutivi della responsabilità dell'amministrazione.
art. 2043 c.c.
L'ingiustizia del danno non è in re ipsa nella sola illegittimità dell'azione amministrativa, ma richiede la prova dell'evento dannoso ingiusto, del nesso causale e dell'imputabilità soggettiva a titolo di dolo o colpa.
Massime di principio
- L'annullamento giudiziale di un provvedimento amministrativo illegittimo non attribuisce automaticamente il diritto al risarcimento del danno: il danneggiato deve provare un evento dannoso ingiusto, il nesso causale con l'azione amministrativa e l'imputabilità dell'amministrazione a titolo di dolo o colpa.
- Quando il provvedimento illegittimo riguarda un interesse legittimo pretensivo, il risarcimento presuppone la prova della spettanza del bene della vita oppure, almeno, di una chance seria e concreta di conseguirlo; non è sufficiente la mera possibilità astratta.
- Il riesame dell'istanza effettuato dall'amministrazione in esecuzione di una sentenza di annullamento può escludere il nesso causale tra il provvedimento illegittimo originario e il danno lamentato, qualora il nuovo giudizio, non contestato dall'interessato, neghi comunque la spettanza del bene della vita.
- La colpa dell'amministrazione non si presume automaticamente dall'illegittimità dell'atto: tale illegittimità può costituire indice presuntivo soltanto quando il contesto fattuale e giuridico evidenzi negligenza, imperizia o violazione di regole di correttezza, imparzialità e buona fede. Il privato deve allegare elementi concreti sulle regole di condotta violate.
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