Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20611/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania del 12/11/2024 che aveva revocato gli indulti precedentemente concessi a Di Mauro per varie condanne. Il ricorrente deduceva l'intervenuta estinzione delle pene ai sensi dell'art.172 c.p. e lamentava che il giudice dell'esecuzione non aveva applicato il principio di diritto delle Sezioni Unite (Sez. U., n.2 del 30/10/2014). In sostanza la questione verteva su: a) se la revoca dell'indulto si determina per il solo fatto della commissione del reato entro il quinquennio previsto dalla legge n.241/2006 o richiede anche la sentenza di condanna anteriore alla scadenza dei termini; b) quale fosse il dies a quo per il decorso del termine decennale di estinzione della pena (se dalla irrevocabilità delle sentenze originarie o dalla irrevocabilità della sentenza che ha determinato la revoca dell'indulto); c) se, alla data del provvedimento impugnato, la pena fosse già estinta.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che la revoca dell'indulto ai sensi dell'art.1, comma 3, l. n.241/2006 si verifica per il fatto che il beneficiario abbia commesso, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge (01/08/2006), un delitto non colposo per il quale venga poi inflitta pena detentiva non inferiore a due anni; per la revoca è sufficiente che il reato sia stato commesso entro il quinquennio, non è necessario che la sentenza sia intervenuta prima della scadenza. Tuttavia, ai fini del decorrere del termine di estinzione (dieci anni) il dies a quo è l'irrevocabilità della sentenza che accerta la commissione del reato entro il quinquennio (principio affermato dalle Sezioni Unite n.2/2014). Nel caso concreto la sentenza che ha reso irrevocabile la condanna per il reato commesso nel quinquennio è divenuta irrevocabile il 03/04/2014, da cui è ripartito il decorso del termine estintivo; ulteriori condanne irrevocabili (anche per reati della stessa indole) e la dichiarazione di recidiva hanno escluso l'estinzione alla data del provvedimento impugnato. Pertanto la revoca dell'indulto e l'esecutività delle pene sono state confermate e il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • legge 31 luglio 2006 n.241, art.1, comma 3

    il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge (01/08/2006), un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni

    La revoca dell'indulto è automatica al concretizzarsi della condotta delittuosa entro il quinquennio; ai fini della revoca è sufficiente che il reato sia stato commesso entro il termine, non che la sentenza di condanna sia intervenuta entro il quinquennio

  • codice penale, art.172

    il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui [...] la condizione si è verificata

    Se l'esecuzione della pena è subordinata alla revoca dell'indulto, il termine decennale per l'estinzione decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che realizza la condizione risolutiva (cioè la sentenza che accerta il reato commesso nel quinquennio)

  • Sez. U., Sentenza n.2 del 30/10/2014, dep. 2015 (Rv. 261399 – 01)

    nel caso in cui l'esecuzione della pena sia condizionata alla revoca dell'indulto, tale revoca, e con essa l'eseguibilità della pena, si determina con il solo fatto dell'avverarsi della condizione risolutiva ... stabilita con riferimento alla condanna per reato successivamente commesso

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che la revoca dell'indulto consegue all'avveramento della condizione (commessa nei termini previsti) e che la decorrenza dell'estinzione va rapportata all'irrevocabilità della sentenza che accerta tale condotta

  • Cass. Sez. I, Sentenza n.33903 del 04/05/2021 (Rv. 281891 – 01)

    è sufficiente che il delitto medesimo sia stato commesso entro tale termine e non anche che, prima della sua scadenza, sia intervenuta la relativa sentenza di condanna

    Conferma che la commissione del reato nel quinquennio è l'elemento determinante per la revoca, indipendentemente dal momento della sentenza

  • codice penale, art.99

    Richiamato in relazione alla recidiva: la dichiarazione di recidiva (art.99) è causa che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.172 c.p., impedisce l'estinzione della pena

Massime di principio

  • Per la revoca dell'indulto ai sensi della l. n.241/2006 art.1, comma 3 è sufficiente che il reato non colposo sia stato commesso entro il quinquennio previsto; non è necessario che la condanna sia intervenuta entro il medesimo termine.
  • Quando l'esecuzione della pena è subordinata alla revoca dell'indulto, il termine decennale per l'estinzione decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha accertato la commissione del reato che ha determinato la revoca (dies a quo = irrevocabilità della sentenza che realizza la condizione).
  • L'indulto e la condizione sospensiva ivi prevista paralizzano il decorso del termine prescrizionale fino a che non si realizza la condizione che determina la revoca; quindi bisogna calcolare i termini a partire dall'irrevocabilità della sentenza di revoca.
  • Se, durante il periodo necessario per l'estinzione, il condannato riporta una condanna per un reato della stessa indole o viene dichiarato recidivo, l'estinzione non ha luogo (art.172 ultimo comma e art.99 c.p.).
  • In situazioni analoghe la difesa deve verificare con attenzione le date: (i) data di commissione del reato nel quinquennio; (ii) data di irrevocabilità della sentenza che accerta quel reato (dies per il decorso del termine estintivo); (iii) eventuali condanne successive e declaratorie di recidiva. Eventuali contestazioni sulla estinzione vanno proposte nelle forme dell'opposizione all'esecuzione e documentate con certificati giudiziari e giurisprudenza rilevante (Sez. U. n.2/2014; Cass. n.33903/2021).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.