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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41713/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che lo aveva ritenuto responsabile, con riferimento al capo Q), di peculato per l'uso della fuel card il 5 maggio 2012. Il ricorso in Cassazione articolava due motivi: (1) vizio di motivazione e omissione di prova a discarico con riguardo all'accertamento che uno dei due addebiti del 5/5/2012 avrebbe riguardato l'auto della moglie (censura fondata su valutazioni di fatto e documenti non sollevati in appello); (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con contestazione della valorizzazione negativa da parte della Corte d'appello di fatti estinti per prescrizione e della carica apicale rivestita dal ricorrente; il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché introduceva in sede di legittimità censure di fatto non devolute al giudice di appello e avrebbe richiesto valutazioni probatorie precluse in Cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto ammissibile (non manifestamente infondato). Tuttavia, la Corte ha preso atto che il reato contestato al capo Q) si era estinto per prescrizione il 9 marzo 2025 e, per tale motivo, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato. Di conseguenza non è stata disposta la riforma sul piano del riconoscimento delle attenuanti né un nuovo giudizio sulla sanzione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma invocata per dedurre insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione in Cassazione; qui usata come titolo di gravame per la censura sulla motivazione

  • art. 314, secondo comma, cod. pen.

    Norma richiamata dalla Corte d'appello per qualificare il fatto come peculato d'uso (diversa qualificazione rispetto al peculato semplice)

  • art. 323-bis cod. pen.

    Norma richiamata dalla Corte d'appello per il riconoscimento di una circostanza attenuante nel corso del giudizio di merito

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla Cassazione per il principio secondo cui l'accertamento di una causa di non punibilità (qui: estinzione per prescrizione) è precluso in sede di legittimità solo se il ricorso è dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito sollevare per la prima volta censure di fatto o apprezzamenti probatori non devoluti al giudice di appello: tali questioni rischiano di essere dichiarate inammissibili
  • La caratterizzazione di un motivo come 'manifestamente infondato' richiede che la critica sia evidentemente priva di consistenza ictu oculi; se non è tale la Cassazione può esaminare il motivo (almeno per ammetterlo)
  • La prescrizione estingue il reato anche durante il giudizio di Cassazione: se il termine di prescrizione si è completato, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato
  • Nella valutazione delle attenuanti generiche il giudice di merito non può attribuire rilievo negativo a fatti non irrevocabilmente accertati (es. condotte estinte per prescrizione) né può utilizzare la sola carica pubblicistica dell'imputato come ostativo automatico al riconoscimento delle attenuanti quando questa è elemento costitutivo del reato
  • Per preservare la possibilità di impugnare efficacemente valutazioni di fatto e prova, tutte le censure probatorie rilevanti devono essere formulate già in appello; lasciarle per la Cassazione comporta il rischio di inammissibilità

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