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Sentenza

Sentenza del 30/12/2015 n. 26055 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la validità della cartella di pagamento notificata il 24 marzo 2004, relativa a somme IRPEF per gli anni 1995 e 1996 derivanti da due avvisi di accertamento notificati l'8 giugno 2001, non impugnati e quindi divenuti definitivi. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto decaduta l'Amministrazione, considerando irragionevole la notifica della cartella dopo un periodo così lungo. Equitalia ha contestato tale decisione sostenendo, con il primo motivo, che nel periodo applicabile non esistesse un termine decadenziale per la notifica della cartella relativa ad accertamenti definitivi, una volta tempestivamente formato e consegnato il ruolo; con il secondo motivo ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni concernenti i termini di iscrizione a ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo non applicabile per analogia il termine introdotto per le cartelle derivanti dalla liquidazione formale della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Per le cartelle conseguenti ad accertamenti tributari divenuti definitivi, la disciplina vigente dopo il D.Lgs. n. 193 del 2001 aveva soppresso il termine specifico per la notifica da parte del concessionario; pertanto, trovava applicazione l'ordinario termine di prescrizione. La sentenza regionale è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per la complessità della disciplina e dell'evoluzione giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    «al debitore iscritto a ruolo o all'obbligato nei confronti del quale si procede»

    Nel testo vigente ratione temporis, dopo la modifica del D.Lgs. n. 193 del 2001, non prevedeva uno specifico termine decadenziale per la notifica, da parte del concessionario, della cartella derivante da un accertamento divenuto definitivo. Si applicava quindi l'ordinario termine di prescrizione.

  • D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, art. 1

    Ha soppresso il termine specifico per la notifica della cartella da parte del concessionario nelle fattispecie considerate, lasciando operare il termine ordinario di prescrizione.

  • D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156

    «31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo»

    Ha introdotto termini decadenziali per la notifica delle cartelle, ma il termine relativo agli accertamenti definitivi non era applicabile retroattivamente alla fattispecie esaminata.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Riguarda la liquidazione automatizzata o formale delle dichiarazioni. Le relative cartelle sono soggette a una disciplina temporale distinta da quella delle cartelle emesse dopo un vero e proprio accertamento tributario.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 280 del 2005

    Ha censurato l'assenza di un limite temporale per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione della dichiarazione, ma la sua portata non è stata estesa analogicamente alle cartelle precedute da accertamenti divenuti definitivi.

Massime di principio

  • Occorre distinguere tra cartelle derivanti da liquidazione automatizzata o formale della dichiarazione e cartelle conseguenti ad accertamenti tributari definitivi: le due fattispecie possono essere soggette a termini diversi.
  • La disciplina applicabile va individuata in base alla normativa vigente nel momento rilevante, senza applicare retroattivamente termini decadenziali introdotti successivamente, salvo specifica previsione legislativa.
  • Quando, nel periodo considerato, la legge non prevedeva un termine decadenziale specifico per la notifica della cartella relativa a un accertamento definitivo, non è possibile introdurlo per analogia sulla base di esigenze generali di ragionevolezza; opera invece il termine ordinario di prescrizione.
  • La definitività dell'avviso di accertamento, derivante dalla mancata impugnazione, incide sulla natura della successiva cartella: la cartella costituisce attività di riscossione di un credito già accertato, non una nuova verifica fiscale.
  • Per valutare la tempestività di una cartella occorre verificare separatamente la data di notifica dell'accertamento, la sua eventuale definitività, la data di formazione e consegna del ruolo, la normativa allora vigente e il termine di prescrizione applicabile.

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