Cassazione Penale, Sentenza n. 21120/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 12.06.2014 o, in subordine, rescissione del giudicato. L'istanza era fondata sul fatto che il procedimento si era svolto con l'imputato dichiarato contumace prima dell'introduzione dell'art. 420-bis c.p.p. e che l'imputato non sarebbe mai venuto a conoscenza della sentenza, essendo stato assistito da un difensore (nomina di difensore di fiducia e elezione di domicilio presso il suo studio). Il ricorrente ha sostenuto di aver avuto conoscenza del provvedimento solo al momento della notifica dell'ordine di esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che il ricorrente avesse avuto conoscenza effettiva del procedimento: il decreto di citazione era stato notificato al difensore di fiducia (avv. Carla Mei) presso il quale il ricorrente aveva eletto domicilio; il difensore, nella rinuncia al mandato, ha attestato l'esistenza del decreto di citazione e l'imputato non ha contestato di non avere ricevuto la notifica da parte del difensore. La Cassazione ha inoltre precisato che chi allega di non aver avuto conoscenza effettiva del processo deve fornire elementi circostanziati che colleghino l'evento (mancata conoscenza) a cause non imputabili al soggetto, specialmente se è stata effettuata elezione di domicilio presso un difensore di fiducia. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimento alla previgente formulazione che prevedeva il rimedio della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali; la Corte territoriale ha applicato la previgente disciplina nel caso in cui la contumacia sia stata dichiarata prima dell'introduzione del regime dell'assenza.
art. 420-bis, cod. proc. pen.
Richiamato nel testo come criterio introdotto successivamente per la regolamentazione dell'assenza dell'imputato; la questione rilevante era l'applicabilità retroattiva rispetto alla contumacia già dichiarata.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata rispetto alla nomina del difensore d'ufficio; il fatto che il ricorrente avesse nominato un difensore di fiducia con elezione di domicilio costituisce indice rilevante di conoscenza del procedimento.
Giurisprudenza - Sezioni Unite
Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019 (Innaro); Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
Principio secondo cui è necessaria una conoscenza effettiva e reale del provvedimento di vocatio in iudicium per ritenere valida la celebrazione del processo in assenza dell'imputato. Il giudice deve accertare che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto; la regolarità formale delle notifiche non esclude la possibilità di incolpevole ignoranza, che però va provata con elementi specifici.
Massime di principio
- La celebrazione del processo in assenza dell'imputato è legittima solo se sussiste la conoscenza reale ed effettiva del provvedimento di vocatio in iudicium; la semplice regolarità formale delle notifiche non basta a escludere l'incolpevole ignoranza.
- La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio costituiscono un forte indice di conoscenza del procedimento: il difensore che riceve le notifiche e successivamente rinuncia al mandato con riferimento al decreto di citazione fornisce prova attestante l'avvenuta conoscenza.
- Chi lamenta di non aver avuto conoscenza del processo, nonostante elezione di domicilio presso un difensore di fiducia, deve allegare circostanze specifiche e circostanziate che spieghino il nesso causale tra il fatto e la mancata conoscenza (onere di allegazione più intenso rispetto ai casi di difensore d'ufficio).
- La previgente formulazione dell'art. 175, comma 2, c.p.p. può trovare applicazione quando la contumacia sia stata dichiarata prima dell'introduzione del regime di cui all'art. 420-bis; tuttavia anche in tali casi resta essenziale valutare la effettiva conoscenza dell'imputato.
- In caso di esito negativo dell'impugnazione per inammissibilità/infondato, il ricorrente può essere condannato a spese e a sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende) se sussistono ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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