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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23629/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la debenza dei contributi minimi previdenziali richiesti da una cassa professionale privatizzata a una geometra per l'attività svolta tra il 2011 e il 2014. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo contributivo, ritenendo che la professionista fosse in quel periodo anche dipendente presso uno studio tecnico e che l'esercizio della libera professione non fosse continuativo, con conseguente irrilevanza ai fini dell'obbligo di contribuzione minima. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione della normativa di settore e dello statuto della cassa, sostenendo che l'obbligo contributivo non dipenda dall'esercizio continuativo della professione ma dall'iscrizione all'albo; 2) violazione delle norme sulla privatizzazione delle casse e sulla contribuzione minima, deducendo che la disciplina legislativa avrebbe reso sufficiente la volontaria iscrizione all'albo per far sorgere l'obbligo di contribuzione minima, anche in caso di attività occasionale e senza reddito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi, richiamando un principio già affermato in precedenza secondo cui, per i geometri liberi professionisti iscritti alla cassa privatizzata, l'iscrizione all'albo è condizione sufficiente per l'obbligo di iscrizione alla cassa e per il pagamento della contribuzione minima, restando irrilevanti la natura occasionale dell'attività professionale e la mancata produzione di reddito. Di conseguenza la sentenza della Corte d'appello di Torino è stata cassata e la causa rinviata alla medesima Corte in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è richiamato quale vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 1, l. 37/1967

    invocato dalla ricorrente come norma di disciplina dell'obbligo contributivo dei geometri

  • artt. 10 e 22, l. 773/1982

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'obbligo di iscrizione e contribuzione

  • artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994

    considerati nel quadro della privatizzazione e della disciplina delle casse previdenziali

  • art. 5 dello Statuto della Cassa

    invocato per sostenere l'obbligatorietà della contribuzione minima

  • art. 3, comma 12, l. 335/1995

    richiamato insieme alle modifiche successive come base della disciplina della contribuzione minima nelle casse privatizzate

  • art. 1, comma 763, l. 296/2006

    citato come norma interpretativa/modificativa rilevante per il sistema contributivo

  • art. 1, comma 488, l. 147/2013

    citato insieme alle altre norme sulla disciplina della contribuzione minima delle casse privatizzate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale per la proposta e la trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • Nelle casse previdenziali privatizzate dei professionisti, l'iscrizione all'albo professionale può costituire di per sé presupposto sufficiente per l'obbligo di iscrizione alla cassa e per il versamento della contribuzione minima, se così prevede il regolamento dell'ente nel rispetto della cornice legislativa di riferimento.
  • Ai fini della contribuzione minima dovuta alla cassa previdenziale professionale è irrilevante che l'esercizio della professione sia occasionale o che non produca reddito, quando la disciplina regolamentare e legislativa abbia ancorato l'obbligo alla sola iscrizione all'albo.
  • In presenza di una disciplina speciale delle casse privatizzate coerente con i principi della legge n. 335 del 1995, il giudice di merito non può escludere l'obbligo contributivo facendo leva sulla mancata continuità dell'attività professionale se il presupposto normativo individuato è l'iscrizione all'albo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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