Cassazione Civile, Ordinanza n. 23629/2021 del 31/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la debenza dei contributi minimi previdenziali richiesti da una cassa professionale privatizzata a una geometra per l'attività svolta tra il 2011 e il 2014. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo contributivo, ritenendo che la professionista fosse in quel periodo anche dipendente presso uno studio tecnico e che l'esercizio della libera professione non fosse continuativo, con conseguente irrilevanza ai fini dell'obbligo di contribuzione minima. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione della normativa di settore e dello statuto della cassa, sostenendo che l'obbligo contributivo non dipenda dall'esercizio continuativo della professione ma dall'iscrizione all'albo; 2) violazione delle norme sulla privatizzazione delle casse e sulla contribuzione minima, deducendo che la disciplina legislativa avrebbe reso sufficiente la volontaria iscrizione all'albo per far sorgere l'obbligo di contribuzione minima, anche in caso di attività occasionale e senza reddito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi, richiamando un principio già affermato in precedenza secondo cui, per i geometri liberi professionisti iscritti alla cassa privatizzata, l'iscrizione all'albo è condizione sufficiente per l'obbligo di iscrizione alla cassa e per il pagamento della contribuzione minima, restando irrilevanti la natura occasionale dell'attività professionale e la mancata produzione di reddito. Di conseguenza la sentenza della Corte d'appello di Torino è stata cassata e la causa rinviata alla medesima Corte in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è richiamato quale vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 1, l. 37/1967
invocato dalla ricorrente come norma di disciplina dell'obbligo contributivo dei geometri
artt. 10 e 22, l. 773/1982
richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'obbligo di iscrizione e contribuzione
artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994
considerati nel quadro della privatizzazione e della disciplina delle casse previdenziali
art. 5 dello Statuto della Cassa
invocato per sostenere l'obbligatorietà della contribuzione minima
art. 3, comma 12, l. 335/1995
richiamato insieme alle modifiche successive come base della disciplina della contribuzione minima nelle casse privatizzate
art. 1, comma 763, l. 296/2006
citato come norma interpretativa/modificativa rilevante per il sistema contributivo
art. 1, comma 488, l. 147/2013
citato insieme alle altre norme sulla disciplina della contribuzione minima delle casse privatizzate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nel procedimento camerale per la proposta e la trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- Nelle casse previdenziali privatizzate dei professionisti, l'iscrizione all'albo professionale può costituire di per sé presupposto sufficiente per l'obbligo di iscrizione alla cassa e per il versamento della contribuzione minima, se così prevede il regolamento dell'ente nel rispetto della cornice legislativa di riferimento.
- Ai fini della contribuzione minima dovuta alla cassa previdenziale professionale è irrilevante che l'esercizio della professione sia occasionale o che non produca reddito, quando la disciplina regolamentare e legislativa abbia ancorato l'obbligo alla sola iscrizione all'albo.
- In presenza di una disciplina speciale delle casse privatizzate coerente con i principi della legge n. 335 del 1995, il giudice di merito non può escludere l'obbligo contributivo facendo leva sulla mancata continuità dell'attività professionale se il presupposto normativo individuato è l'iscrizione all'albo.
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