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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36650/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla gestione, da parte di un comproprietario, di un compendio in comunione ereditaria e dalla successiva domanda di pagamento degli utili maturati nella gestione per gli anni 1995-1999, all'esito dei rendiconti. In primo grado era stata liquidata una somma a carico del gestore; in appello la somma era stata ridotta. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi, lamentando, tra l'altro, violazioni in tema di rendicontazione, contestazione dei rendiconti, diritto di difesa, ultrapetizione, produzione tardiva di documenti, omessa considerazione di istanze istruttorie, voci di spesa sostenute nell'interesse del bene comune, violazione dell'art. 96 c.p.c. e, con l'ultimo motivo, la contraddittorietà della sentenza di appello, che nel dispositivo dichiarava accolto anche l'appello incidentale della controparte mentre nella motivazione rigettava i relativi motivi. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi tranne l'undicesimo, che ha accolto nei limiti della rilevata contraddittorietà tra motivazione e dispositivo sulla sorte dell'appello incidentale e sulla regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi dieci motivi di ricorso, ritenendo che fossero formulati in modo non conforme all'art. 366, n. 6, c.p.c., che mirassero a una rivalutazione del merito e delle prove o che comunque censurassero il vizio motivazionale oltre i limiti consentiti. Ha invece accolto, nei termini indicati in motivazione, l'undicesimo motivo, perché la sentenza d'appello presentava una contraddizione insanabile tra parte motiva e dispositivo circa l'accoglimento dell'appello incidentale e, di riflesso, sulla disciplina delle spese di lite e di CTU. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame limitatamente a tale profilo e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1105 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l'inammissibilità delle doglianze.

  • art. 1713 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto del rendiconto del gestore/mandatario, senza scrutinio di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti del ricorso e alla documentazione processuale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e della motivazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato più volte come base dei motivi di ricorso; la Corte evidenzia che il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. ratione temporis applicabile.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile per mancata specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti richiamati, nonché della loro collocazione nei fascicoli.

  • art. 1362 ss. c.c.

    La Corte richiama il principio per cui l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o vizio motivazionale nei limiti consentiti.

  • art. 345 c.p.c.

    Quanto al motivo sulla produzione documentale in appello, la Corte rileva che si applicava la previgente disciplina e che la valutazione di tardività/irritualità e irrilevanza non era stata efficacemente censurata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di ultrapetizione, ma il motivo è ritenuto inammissibile.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa, senza accoglimento nel merito.

  • artt. 263 ss. c.c.

    Richiamati dal ricorrente, ma non rilevano nella decisione finale per inammissibilità delle censure.

  • art. 675 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, senza scrutinio di merito a causa dell'inammissibilità del motivo.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente sulla responsabilità aggravata, ma la censura non è esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile se il ricorrente richiama atti e documenti del giudizio di merito senza specificarne in modo puntuale il contenuto rilevante, la collocazione nei fascicoli e la loro acquisizione nel giudizio di legittimità, perché la Corte non può supplire con indagini integrative.
  • La censura della decisione di merito non può tradursi in una mera contrapposizione di ricostruzioni fattuali o in una richiesta di rivalutazione delle prove: il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito.
  • L'interpretazione del contratto o del rapporto negoziale è riservata al giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per un vizio motivazionale nei limiti consentiti dalla disciplina vigente.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non la mera insufficienza o erroneità della motivazione né l'omessa valutazione di singole risultanze istruttorie.
  • La contraddittorietà insanabile tra motivazione e dispositivo su un punto decisivo della decisione, come l'accoglimento o il rigetto di un'impugnazione e le conseguenze sulle spese, determina nullità della sentenza in parte qua e impone la cassazione con rinvio per nuovo esame.
  • In appello, la valutazione sulla tempestività, ritualità e rilevanza della produzione documentale è censurabile in cassazione solo con una doglianza specifica e autosufficiente; altrimenti la censura resta inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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