Ordinanza n. 503/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento della Questura di Como CAT.A.12/Imm/bi-2022 nr. -OMISSIS-, emesso in data 12.06.2023 e notificato al solo difensore in data 04.07.2023 di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo nr. I13996280, presentata dal sig. -OMISSIS-, e di contestuale revoca dello stesso permesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo e contestuale revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Como con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo ed è stata disposta la contestuale revoca del titolo. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso né gli elementi sostanziali posti a fondamento del diniego e della revoca.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto incombenti istruttori: il ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione della vicenda, indicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e segnalare l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. L'amministrazione deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il giudice ha avvertito che l'inerzia del ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese non sono state disciplinate nel testo.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti; l'inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse può concorrere alla dichiarazione di improcedibilità.
art. 65 c.p.a.
Richiamato nell'ordinanza insieme alle disposizioni sull'acquisizione di chiarimenti e documenti.
art. 84, comma 4, c.p.a.
L'inerzia della parte, previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione, può essere valutata come manifestazione inequivoca di sopravvenuto disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità.
art. 85 c.p.a.
Richiamato nell'ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo dispone un'istruttoria per verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, deve sollecitare la parte ricorrente a dichiarare motivatamente l'attualità dell'interesse e può richiedere contestualmente l'aggiornamento della situazione di fatto e processuale.
- L'inerzia della parte ricorrente rispetto a una specifica richiesta giudiziale di dichiarare la permanenza dell'interesse può essere valutata, unitamente alle circostanze processuali, come manifestazione implicita ma inequivoca di sopravvenuto disinteresse e comportare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una controversia non adeguatamente definibile allo stato degli atti, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di depositare gli atti impugnati, la documentazione di corredo e chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa.
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