Ordinanza n. 186/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento della Questura di -OMISSIS-prot. no. -OMISSIS-, notificato al ricorrente il -OMISSIS-, col quale è stata rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia in forza di un nulla osta per lavoro subordinato rilasciato su richiesta di una società ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998, ha impugnato il diniego del Questore, motivato dal mancato perfezionamento della procedura di primo ingresso entro i termini e con le modalità previste e dalla revoca del nulla osta disposta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione. Il ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare dell'atto. Nel corso del giudizio il TAR ha acquisito informazioni sul distinto ricorso proposto contro la revoca prefettizia del nulla osta, ritenuta pregiudiziale rispetto all'impugnazione del diniego del permesso di soggiorno. Il ricorrente ha documentato la pendenza di tale giudizio, precisando di non avere ancora proposto in quella sede un'istanza cautelare. Ha inoltre dedotto, in sostanza, l'illegittimità del diniego, nonostante la mancata stipulazione del contratto di lavoro con il datore che aveva richiesto il nulla osta e la documentazione originariamente carente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In via sommaria, ha ritenuto legittimo il diniego del Questore, poiché la procedura di primo ingresso non si è regolarmente completata e la revoca prefettizia del nulla osta, pur contestata in altro giudizio, è allo stato valida ed efficace. Il Collegio ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui la stipulazione del contratto con il datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta è necessaria per evitare l'elusione della disciplina sull'ingresso per lavoro subordinato; la mancata stipulazione comporta la revoca del nulla osta. La possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione è stata ritenuta riferibile all'interruzione di un rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, non al caso in cui il rapporto non sia mai sorto. Il TAR ha rilevato che non risultava mai stipulato il contratto di lavoro né integrata tutta la documentazione mancante. Non è stata ravvisata, allo stato, la necessità di sospendere l'atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica del 22 settembre 2026 per la decisione nel merito.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
La procedura di ingresso per lavoro subordinato richiede il perfezionamento del rapporto con il datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta; nel caso esaminato, la mancata stipulazione del contratto impedisce il positivo completamento della procedura.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata respinta per l'insussistenza del fumus boni iuris, poiché il diniego impugnato è apparso, allo stato degli atti, esente dai vizi dedotti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato ritenuto sussistente il presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente e della denominazione della società.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella procedura di ingresso di cittadini stranieri per lavoro subordinato, la stipulazione del contratto con il datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta costituisce un passaggio necessario per il perfezionamento della procedura; la sua mancata conclusione può giustificare la revoca del nulla osta e il diniego del permesso di soggiorno ordinario per lavoro subordinato.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'interruzione di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è automaticamente applicabile quando il rapporto di lavoro con il datore che ha richiesto il nulla osta non sia mai sorto.
- Finché non venga sospeso o annullato nel giudizio di impugnazione, il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta conserva piena validità ed efficacia e può fondare il diniego del permesso di soggiorno da parte del Questore.
- In sede cautelare, il diniego di sospensione può essere pronunciato per difetto del fumus boni iuris quando la procedura di primo ingresso non risulti perfezionata, il contratto di lavoro non sia stato stipulato e la documentazione richiesta non sia stata integralmente prodotta.
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