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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25298/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del Tribunale di Bari, resa il 24 febbraio 2025 ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., a un imputato è stata applicata la pena concordata per reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nella misura di anni due di reclusione ed euro 6.000 di multa. L'imputato ha proposto ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe valutato la congruità della pena concordata e la possibilità di concedere la sospensione condizionale. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura non deducibile nel perimetro del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, perché non rientrante tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze sulla congruità della pena e sulla sospensione condizionale non sono tra i motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione alle questioni relative alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa ai fini dell'esclusione della sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base normativa della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indica i soli motivi deducibili nel ricorso avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la definizione de plano della declaratoria di inammissibilità

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata in tema di condanna alla sanzione pecuniaria per inammissibilità, in assenza di ragioni per escludere la colpa

Massime di principio

  • Nel ricorso avverso la sentenza di patteggiamento sono deducibili soltanto i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano quindi estranee al sindacato di legittimità le doglianze sulla mera congruità della pena concordata e sulla mancata concessione della sospensione condizionale.
  • La motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è fisiologicamente contenuta, perché il giudice si pronuncia su un atto negoziale con cui l'imputato rinuncia alla piena dialettica probatoria.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di assenza di colpa, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando la censura non investe una delle specifiche questioni consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la Corte può dichiarare l'inammissibilità con procedimento de plano.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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