Cassazione Penale, Sentenza n. 42434/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo l'ordinanza abnorme e lesiva della ripartizione dei poteri tra giudice e Pubblico Ministero. Richiamata la giurisprudenza di legittimità sulle ipotesi in cui il Gip può intervenire e sui limiti di tale intervento, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Latina.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale aveva disposto che il Pubblico Ministero formulasse entro dieci giorni l'imputazione per il reato che il giudice riteneva ravvisabile nel procedimento a carico di ignoti. Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza sostenendo che essa fosse "abnorme": eccedente i poteri del giudice, determinante una stasi del procedimento e pregiudizievole del diritto dell'indagato a ricevere l'avviso di conclusione delle indagini.
Norme richiamate
Sezioni Unite, n. 17 del 10/12/1997 (Di Battista)
Definizione di "abnormità" dell'atto processuale: può riguardare il profilo strutturale (atto estraneo al sistema processuale) o funzionale (atto che determina stasi e impossibilità di proseguire il processo).
Sezioni Unite, n. 26 del 24/11/1999 (Magnani)
Conferma dell'indirizzo sulle diverse forme di abnormità dell'atto processuale e sui limiti dell'esercizio dei poteri giudiziari rispetto al sistema processuale.
Sezioni Unite, n. 22909 del 31/05/2005 (Minervini)
Il Gip può, in sede camerale, ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di nuovi soggetti e disporre la prosecuzione delle indagini anche senza richiesta del P.M., ma ciò è distinto dall'ordine di imputazione coatta che invaderebbe i poteri del P.M.
Corte Costituzionale, sent. n. 88 del 1991
Affermata l'incompatibilità di provvedimenti che invadono l'ambito riservato al Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale.
Sezioni Unite, n. 4319 del 28/11/2013 (P.M. in proc. L.)
Sancisce che l'ordine d'imputazione coatta verso persona non indagata o per reati diversi da quelli per cui il P.M. aveva chiesto archiviazione eccede i poteri del Gip.
Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018 (Manna)
Conferma l'orientamento secondo cui il Gip non può imporre imputazioni coercitive che esorbitino dai limiti delle sue competenze e invadano quelle del P.M.
Massime di principio
- Il giudice per le indagini preliminari ha poteri limitati: può, in casi specifici, disporre iscrizioni o prescrivere attività istruttorie, ma non può sostituirsi al Pubblico Ministero imponendo un'imputazione coatta verso persone non indagate.
- Un provvedimento è "abnorme" quando è strutturalmente estraneo al sistema processuale o funzionalmente idoneo a bloccare il procedimento; in tali casi è annullabile anche senza rinvio.
- La distinzione pratica: autorizzati interventi che ordinano approfondimenti investigativi o iscrizioni per consentire l'accertamento; vietati atti che surrogano la discrezionalità del P.M. sull'esercizio dell'azione penale.
- Quando il Gip chiede l'iscrizione di nuovi soggetti o la prosecuzione delle indagini, ciò è lecito se resta nei limiti di poteri istruttori; se invece impone l'imputazione costringe il P.M. oltre il suo ruolo, sussiste motivo di ricorso alla Cassazione.
- Il Pubblico Ministero può impugnare ordinanze che ritenga eccedere i poteri del giudice, specie se tali ordinanze ledono il diritto dell'indagato a essere informato della conclusione delle indagini.
- In situazioni ambigue è importante valutare se l'atto del giudice abbia finalità istruttorie (ammissibili) o sostitutive dell'azione penale (inammissibili): la linea di confine è se l'atto determina una stasi o una imposizione di scelte tipicamente riservate al P.M.
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