Cassazione Civile, Ordinanza n. 11641/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da tre giudizi riuniti: due opposizioni a decreti ingiuntivi promossi dal condominio, rispettivamente contro l'appaltatore per il saldo del compenso dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sul fabbricato e contro il direttore dei lavori per il compenso professionale, oltre a un autonomo giudizio ordinario del condominio contro il direttore dei lavori per asserita colpa professionale e richiesta di risarcimento danni. In primo grado le domande del condominio erano state rigettate, con sola parziale riforma in appello quanto al credito dell'appaltatore, ridotto a euro 12.184,74. Il condominio proponeva ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 1669, 118 e 2058 c.c. per mancata condanna dell'appaltatore al risarcimento in forma specifica o al rimborso integrale delle spese necessarie a eliminare i vizi; 2) violazione degli artt. 1669 e 2236 c.c. in tema di autonoma e diretta responsabilità contrattuale del direttore dei lavori. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che il ricorso non era stato notificato alla società assicuratrice chiamata in garanzia nel giudizio di merito, parte del processo per la connessione tra le cause. Poiché la sentenza era stata notificata al condominio il 6 aprile 2018 anche dall'assicurazione, il termine breve di sessanta giorni per impugnare decorreva da tale data e il ricorso notificato il 22 giugno 2018 risultava tardivo. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito i motivi dedotti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del condominio per tardività dell'impugnazione, rilevando che la notifica della sentenza effettuata da una parte del giudizio di merito, in un contesto di cause inscindibili o unitariamente connesse, faceva decorrere il termine breve per impugnare nei confronti di tutte le parti. Ha inoltre ritenuto superfluo disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società assicuratrice non notificata, perché il ricorso era prima facie inammissibile. Il condominio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1669 c.c.
Richiamato dai motivi del ricorso come norma sulla responsabilità per rovina e difetti di cose immobili; non viene però esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 118 c.c.
Citato dal ricorrente nei motivi, senza scrutinio di merito, in relazione alla pretesa al risarcimento in forma specifica e ai costi di eliminazione dei vizi.
art. 2058 c.c.
Citato dal ricorrente a sostegno della domanda di risarcimento in forma specifica o per equivalente; la Corte non entra nel merito della censura.
art. 2236 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità del direttore dei lavori; non viene applicato nel merito.
art. 269 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice nel giudizio di merito.
art. 175 c.p.c.
Usato per affermare il potere-dovere del giudice di evitare attività processuali inutili e di garantire la ragionevole durata del processo.
art. 127 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 175 c.p.c. per giustificare la decisione di non disporre l'integrazione del contraddittorio in presenza di ricorso prima facie infondato/inammissibile.
art. 325 c.c.
La Corte lo indica come termine di sessanta giorni per proporre impugnazione decorso dalla notificazione della sentenza; il ricorso notificato oltre tale termine è tardivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il presupposto dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
CitatO quale norma di inserimento del comma 1-quater all'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nei giudizi con pluralità di parti, quando ricorre un litisconsorzio necessario o processuale unitario, la notificazione della sentenza effettuata da una delle parti fa decorrere il termine breve per impugnare nei confronti di tutte le parti del processo.
- Se la sentenza impugnata è stata notificata a una parte e il ricorso per cassazione viene proposto oltre il termine breve di sessanta giorni, l'impugnazione è inammissibile per tardività.
- Quando il ricorso per cassazione è prima facie inammissibile o infondato, la Corte può evitare di disporre l'integrazione del contraddittorio o la rinnovazione di notifiche, perché tali attività sarebbero inutilmente dilatorie rispetto al principio di ragionevole durata del processo.
- In presenza di cause riunite per connessione, la presenza di una parte chiamata in garanzia nel giudizio di merito può rendere applicabile la regola dell'unitarietà del termine di impugnazione anche nei confronti delle altre parti coinvolte nel medesimo assetto processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11619/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11623/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11624/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11627/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11629/2023 del 04/05/2023
- ordinanza_civile · 4 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11631/2023 del 04/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →