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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18433/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un preavviso di fermo, sostenendo che le cartelle di pagamento presupposte non gli fossero state validamente notificate. In primo grado il ricorso era stato accolto anche perché il giudice aveva ritenuto invalida la costituzione dell'agente della riscossione. In appello, invece, la commissione tributaria regionale ha accolto l'impugnazione dell'agente della riscossione ritenendo prodotte in giudizio le ricevute di notifica delle cartelle e ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal contribuente. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo articolato in due censure, da un lato la violazione degli artt. 327 c.p.c. e 51 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ritenuto ammissibile un appello che, secondo lui, era tardivo perché la sentenza di primo grado, dichiarando contumace l'agente della riscossione, era stata notificata validamente e doveva far decorrere il termine breve; dall'altro, l'ultrapetizione della CTR per avere pronunciato su un aspetto della contumacia non devoluto con l'appello.

La decisione

La Corte ha accolto la prima censura e ha dichiarato inammissibile la seconda per genericità e difetto di autosufficienza, rilevando che il ricorrente non aveva indicato i motivi di appello sul punto. Ha affermato che, nel rito tributario, quando la sentenza abbia dichiarato contumace una parte per irregolarità della costituzione, la notificazione della sentenza deve essere eseguita alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, quarto comma, c.p.c., applicabile per rinvio compatibile ex art. 1 d.lgs. 546/1992. Poiché nel caso concreto la notifica era stata eseguita nel domicilio eletto del soggetto dichiarato contumace, la notifica non era idonea a evitare la decorrenza del termine breve; l'appello dell'agente della riscossione, proposto oltre tale termine, era quindi tardivo e il giudizio di appello non poteva essere proseguito. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata senza rinvio, con condanna dell'Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimità e compensazione delle spese di appello.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso, nella forma di censura mista di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 327 c.p.c.

    la sentenza richiama la disciplina del termine lungo di impugnazione, contrapposta al termine breve decorrente dalla notificazione valida della sentenza.

  • art. 51 d.lgs. 546/1992

    stabilisce il termine per proporre appello nel processo tributario; decorre dalla notificazione valida della sentenza.

  • art. 38 d.lgs. 546/1992

    individua, nel rito tributario, la notificazione della sentenza come atto idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 16 d.lgs. 546/1992

    regola le modalità di notificazione nel processo tributario e rinvia, quanto al luogo della notifica, all'art. 17.

  • art. 17 d.lgs. 546/1992

    prevede la notificazione presso il domicilio eletto o, in mancanza, presso la sede o residenza dichiarata.

  • art. 292, quarto comma, c.p.c.

    le sentenze sono notificate alla parte personalmente

    è applicabile anche al rito tributario quando la parte sia dichiarata contumace per irregolarità della costituzione; la notifica deve avvenire personalmente alla parte e non presso il domicilio eletto contenuto nell'atto dichiarato invalido.

  • art. 1 d.lgs. 546/1992

    consente l'applicazione delle norme del codice di procedura civile compatibili con il rito tributario, fondando il richiamo all'art. 292 c.p.c.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando il giudizio non poteva essere proseguito, come nel caso di appello tardivo e quindi inammissibile.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione della sentenza ad una parte dichiarata contumace per irregolarità della costituzione deve essere effettuata personalmente alla parte, anche se l'atto di costituzione conteneva un'elezione di domicilio.
  • La validità della notifica ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare va valutata in base alla formale declaratoria di contumacia resa dal giudice, senza che il notificante possa autonomamente discostarsene.
  • Se la sentenza di primo grado è stata validamente notificata alla parte contumace con modalità non conformi all'art. 292, quarto comma, c.p.c., il termine breve per l'appello non decorre; se l'appello è proposto oltre il termine breve correttamente calcolato, esso è tardivo e il giudizio di impugnazione non può proseguire.
  • La censura di ultrapetizione in cassazione è inammissibile se è formulata in modo generico e non autosufficiente, senza indicare il contenuto dei motivi di appello che si assumono travalicati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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