Ordinanza n. 3070/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento -del provvedimento adottato con nota prot. n. GSEWEB/P20250950856 del 20/11/2025, con la quale il GSE comunicava alla ricorrente “l’esclusione della richiesta di ammissione al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 “Sviluppo Agrivoltaico”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRV100171, comprensivo dell’installazione di un impianto agrivoltaico con potenza pari a 975,00 kW, nel Comune di NOTO (SR)”; -nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del GSE di esclusione della richiesta di ammissione a un contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante PNRR per la realizzazione di un impianto agrivoltaico
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il GSE ha escluso la richiesta di ammissione a contributo e tariffa incentivante nell’ambito del PNRR, relativa alla realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 975 kW. Il GSE ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato. Il Collegio ha rilevato che dal decreto direttoriale prodotto in giudizio non emergeva con chiarezza se le risorse stanziate fossero esaurite, anche in considerazione della presenza di imprese escluse e rinuncianti e dell’incertezza sulla saturazione del contingente di potenza. La questione della necessità della notifica ai controinteressati risultava inoltre oggetto di contrasto giurisprudenziale: un primo orientamento ritiene necessaria la notifica anche in presenza di risorse capienti, per il rischio di postergazione nell’elenco dei beneficiari; un secondo orientamento esclude la presenza di un controinteressato sostanziale finché le risorse non siano esaurite. Il Collegio ha altresì rilevato, in via interlocutoria, un’ulteriore possibile questione relativa alla mancata impugnazione del decreto direttoriale.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito dell’impugnazione. Ha ritenuto sussistenti oggettive ragioni di incertezza giurisprudenziale tali da giustificare, d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile quanto alla notifica del ricorso. Ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso e l’ordinanza ad almeno un controinteressato individuato negli elenchi del decreto direttoriale entro dieci giorni dalla comunicazione, con deposito entro il termine di legge di trenta giorni. Ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati ammessi al beneficio, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del GSE, poiché l’elevato numero dei beneficiari avrebbe reso particolarmente onerosa e sommamente difficile la notifica ordinaria. La pubblicazione dovrà comprendere il ricorso, l’ordinanza e gli elenchi nominativi dei beneficiari, secondo le modalità indicate in motivazione; l’omesso adempimento è espressamente sanzionato con l’improcedibilità del ricorso. Il GSE dovrà mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado e rilasciare un attestato dell’avvenuta pubblicazione. È stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 16 giugno 2026. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 45 c.p.a.
Il deposito della notifica effettuata in esecuzione della rimessione in termini deve avvenire entro il termine di legge di trenta giorni.
art. 35 c.p.a.
L’inosservanza degli adempimenti prescritti per l’integrazione del contraddittorio può determinare l’improcedibilità del ricorso.
art. 49 c.p.a.
L’integrazione del contraddittorio, compresa quella realizzata mediante pubblici proclami, deve essere eseguita secondo le modalità e i termini stabiliti dal giudice, la cui inosservanza comporta l’improcedibilità.
Massime di principio
- La sussistenza di un contrasto giurisprudenziale oggettivo sulla necessità di notificare il ricorso ad almeno un controinteressato può integrare errore scusabile e giustificare la rimessione in termini, anche d’ufficio.
- Nelle procedure di erogazione di contributi pubblici, la qualità di controinteressato sostanziale può dipendere dall’esaurimento delle risorse disponibili o dalla concreta possibilità che l’accoglimento del ricorso determini la postergazione di altri beneficiari; in presenza di incertezza sulla capienza delle risorse, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio.
- Quando il numero dei controinteressati rende oggettivamente molto difficile e onerosa la notificazione ordinaria, il giudice amministrativo può autorizzare la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione interessata.
- L’ordine di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami deve individuare i contenuti essenziali della pubblicazione e può imporre la permanenza online degli atti, il rilascio di un attestato di pubblicazione e il deposito della relativa prova entro termini perentori.
- L’inosservanza degli adempimenti e dei termini fissati dal giudice per l’integrazione del contraddittorio può comportare l’improcedibilità del ricorso.
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