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Ordinanza

Ordinanza n. 1748/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri, Prot. n. 014001-8/T-13-3/AC del 15.01.2026, notificato in data 28.01.2026, con cui è stata determinata la non accoglienza dell’istanza di proroga del mandato all’estero presentata dal ricorrente

Giustizia amministrativa202602487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di proroga del mandato all'estero presso una rappresentanza diplomatica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha respinto la sua istanza di proroga del mandato all'estero. Nella fase cautelare il TAR ha valutato il requisito del fumus boni iuris e ha ritenuto che il ricorso non presentasse una ragionevole probabilità di accoglimento. In particolare, ha rilevato che, diversamente da precedenti casi analoghi esaminati dalla Sezione, non era imputabile all'Amministrazione alcun ritardo nell'assunzione della posizione presso la rappresentanza diplomatica e che la proroga richiesta avrebbe comportato un aumento considerevole, pari a circa undici mesi, della permanenza massima all'estero.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. La decisione si fonda sull'assenza di un ritardo imputabile all'Amministrazione e sul fatto che la proroga avrebbe determinato il superamento del limite massimo di permanenza all'estero previsto dalla normativa applicabile, fissato in quattro anni; per l'interessato tale periodo decorre dal 7 luglio 2022 al 7 luglio 2026. Non sono state specificamente esaminate le altre condizioni cautelari, poiché l'assenza del fumus è stata ritenuta sufficiente a negare la misura. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; la sospensione è stata negata per difetto del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo non può essere concessa quando, a un sommario esame, il ricorso risulti privo del fumus boni iuris.
  • La richiesta di proroga di un mandato all'estero non presenta fumus boni iuris quando comporterebbe un considerevole superamento del periodo massimo di permanenza all'estero stabilito dalla normativa applicabile.
  • L'assenza di un ritardo imputabile all'Amministrazione nell'assunzione del servizio presso una rappresentanza diplomatica esclude, nel giudizio cautelare, l'applicazione di argomentazioni fondate su precedenti casi nei quali il ritardo amministrativo aveva inciso sulla durata effettiva del mandato.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiego
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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