Cassazione Civile, Ordinanza n. 10848/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)
La controversia
La controversia nasce da due procedure esecutive immobiliari riunite. La società esecutata proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. contro un primo pignoramento del 2005, poi qualificato dal giudice dell'esecuzione come nullo per errata identificazione catastale dei beni, e contro un secondo pignoramento del 2013, deducendo che fosse stato compiuto da un difensore privo di valido potere rappresentativo, oltre a contestare anche la mancata previa notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Il Tribunale respingeva l'opposizione ritenendo, in sostanza, che la procura alle liti originariamente conferita al difensore fosse comunque idonea a sorreggere l'attività processuale nella procedura riunita e che il pignoramento del 2013 non fosse viziato nei termini prospettati. La società esecutata ricorreva quindi per cassazione con un unico motivo, impugnando tale decisione.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità originaria dell'opposizione agli atti esecutivi. Secondo la Corte, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il pignoramento del 2013 era tardiva, e tale tardività poteva essere rilevata anche in sede di legittimità, ove non coperta da giudicato interno. Di conseguenza la sentenza del Tribunale è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c. La ricorrente è stata inoltre condannata a rifondere le spese del giudizio di merito in favore delle controparti costituite e le spese del giudizio di cassazione, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
Rimedio esperibile contro gli atti esecutivi, ma soggetto al termine perentorio; la sua tardiva proposizione comporta inammissibilità rilevabile d'ufficio se non coperta da giudicato interno.
art. 382 c.p.c.
La cassazione senza rinvio è disposta quando l'azione non poteva essere proposta, come nel caso di opposizione tardiva in materia esecutiva.
art. 486 c.p.c.
Richiamato come possibile sede per il rilievo officioso del vizio invalidante da parte del giudice dell'esecuzione.
art. 385, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte di provvedere sulle spese in sostituzione della decisione cassata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità o altra soccombenza processuale della parte tenuta al versamento.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. deve essere proposta entro il termine perentorio decorrente dalla conoscenza o compimento dell'atto impugnato; la sua tardività determina inammissibilità dell'azione.
- La tardività dell'opposizione agli atti esecutivi può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità, purché non sia coperta da giudicato interno.
- Quando l'azione non poteva essere proposta perché tardiva, la Corte può cassare la sentenza senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., non essendo necessario un nuovo giudizio di merito.
- Il difetto di potere rappresentativo del difensore che introduce il processo esecutivo può determinare nullità dell'atto di pignoramento e dei successivi atti nei quali il vizio si riproduce, ma tale vizio non esonera dall'osservanza dei termini di opposizione previsti dall'art. 617 c.p.c.
- Nel processo esecutivo, i vizi insanabili possono essere rilevati d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, ma la parte interessata resta tenuta a impugnare nei termini gli atti successivi nei quali il vizio si manifesta nuovamente.
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