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Sentenza

Sentenza n. 5804/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, S.G., n. 251 del 26 ottobre 2022, con il quale il Ministro della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 28 settembre 2022 (rep. atti 213/CSR), ha adottato le Linee Guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - di tutti gli atti e provvedimenti in esso richiamati, tra cui: (i) la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19 febbraio 2016 (prot. n. 1341), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; (ii) la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 -ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; (iii) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022 (prot. n. 22/179/CR6/C7) e in data 28 settembre 2022 (prot. n. 22/186/SR13/C7), nonché (iv) l'intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 (rep. n. 213/CSR); - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi: (v) il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, con il quale è stato certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; (vi) l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019) e relativi allegati, con il quale sono stati determinati i tetti di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissati per ciascuno dei predetti anni al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard, unitamente ad ogni altro atto e provvedimento in esso richiamato (ivi inclusi: - la nota del 22 ottobre 2019, con la quale il Coordinamento della Commissione Salute delle Regioni ha trasmesso il proprio parere in merito allo stesso Accordo, - la comunicazione del 29 ottobre 2019, con la quale lo stesso Coordinamento della Commissione Salute delle Regioni ha dato il suo assenso tecnico, nonché - l'avviso favorevole espresso dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome sullo schema di accordo; (vii) la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione, da parte degli enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; per quanto rilevante ai fini del presente ricorso, (viii) il Decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica ‘Conto economico' (CE) e ‘Stato patrimoniale' (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - ove occorra, previa rimessione della questione di legittimità dell'art. 9-ter, commi 1, lett. b), 9 e 9-bis, del Decreto Legge n. 78 del 2015, convertito dalla Legge n. 125 del 2015, dinanzi alla Corte costituzionale e/o previa disapplicazione della summenzionata disposizione di legge per contrarietà all'ordinamento comunitario, se necessario previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE, per le motivazioni indicate in ricorso. b) per quanto riguarda i motivi aggiunti: a) della Determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta del Direttore generale della sanità Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, degli atti e documenti ad essa allegati, ivi incluso, per la parte di interesse, l'elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la nota del medesimo Assessorato regionale RAS AOO 12-01-00 prot. n. 27077 del 29.11.2022, recante “Modalità di pagamento”; b) di tutti i seguenti ulteriori atti e provvedimenti, già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio: - il Decreto del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, S.G., n. 251 del 26 ottobre 2022, con il quale il Ministro della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 28 settembre 2022 (rep. atti 213/CSR), ha adottato le Linee Guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - tutti gli atti e provvedimenti in esso richiamati, tra cui: (i) la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19 febbraio 2016 (prot. n. 1341), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; (ii) la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 -ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; (iii) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022 (prot. n. 22/179/CR6/C7) e in data 28 settembre 2022 (prot. n. 22/186/SR13/C7), nonché (iv) l'intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 (rep. n. 213/CSR); - ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi: (v) il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, con il quale è stato certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; (vi) l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019) e relativi allegati, con il quale sono stati determinati i tetti di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissati per ciascuno dei predetti anni al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard, unitamente ad ogni altro atto e provvedimento in esso richiamato (ivi inclusi: - la nota del 22 ottobre 2019, con la quale il Coordinamento della Commissione Salute delle Regioni ha trasmesso il proprio parere in merito allo stesso Accordo, - la comunicazione del 29 ottobre 2019, con la quale lo stesso Coordinamento della Commissione Salute delle Regioni ha dato il suo assenso tecnico, nonché - l'avviso favorevole espresso dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome sullo schema di accordo; (vii) la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione, da parte degli enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; per quanto rilevante ai fini del presente ricorso, (viii) il Decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica ‘Conto economico' (CE) e ‘Stato patrimoniale' (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; c) ove occorra, previa rimessione della questione di legittimità dell'art. 9-ter, commi 1, lett. b), 9 e 9-bis, del Decreto Legge n. 78 del 2015, convertito dalla Legge n. 125 del 2015, dinanzi alla Corte costituzionale e/o previa disapplicazione della summenzionata disposizione di legge per contrarietà all'ordinamento comunitario, se necessario previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE, per le motivazioni indicate in ricorso.

Giustizia amministrativa202300298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Linee guida ministeriali del 6 ottobre 2022 sul ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e, con motivi aggiunti, determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 1356 del 28 novembre 2022 di quantificazione della quota di ripiano dovuta dall’impresa

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa, destinataria di una richiesta di ripiano superiore a due milioni di euro per il quadriennio 2015-2018, ha impugnato le Linee guida ministeriali e gli atti presupposti deducendo che il meccanismo di payback previsto dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 fosse contrario al diritto dell’Unione europea, alla CDFUE e al Primo Protocollo addizionale CEDU, nonché ai principi di legalità, certezza del diritto, proporzionalità, ragionevolezza e legittimo affidamento. In particolare, ha contestato l’imprevedibilità dell’obbligo, la fissazione tardiva dei tetti regionali e la certificazione tardiva degli sforamenti, l’applicazione retroattiva del meccanismo agli anni 2015-2018, il pagamento in unica soluzione entro trenta giorni e la concentrazione dell’onere sulle sole aziende fornitrici, con esclusione di produttori, distributori e grossisti. Ha inoltre dedotto l’incostituzionalità dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 9 e 9-bis, del d.l. n. 78/2015 per violazione degli artt. 3, 41, 42, 53, 97, 10 e 117 Cost., chiedendo, ove occorresse, la rimessione alla Corte costituzionale o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione regionale sarda di quantificazione della propria quota, deducendone l’illegittimità derivata dagli atti ministeriali presupposti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo. Ha ritenuto che il payback trovi una base normativa chiara nell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, che individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri di riparto. La misura può incidere sulle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ma è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, consistenti nella sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e nel contenimento della spesa, ed è stata ritenuta proporzionata. Non è stato ravvisato un affidamento tutelabile nella non applicazione del payback agli anni pregressi, poiché l’obbligo risultava già dalla legge vigente; il ritardo nella fissazione dei tetti e nella certificazione degli sforamenti non ha fatto venir meno il quadro normativo né ha creato un’aspettativa qualificata contraria all’applicazione del meccanismo. Il termine di trenta giorni e il pagamento in unica soluzione non sono stati ritenuti sproporzionati, anche perché la ricorrente non ha dimostrato concretamente l’impatto economico impeditivo o eccessivamente gravoso. È stata ritenuta ragionevole la scelta di gravare le sole aziende fornitrici, in quanto direttamente contraenti con gli enti del SSN e percettrici del corrispettivo pubblico. Non è stata ravvisata neppure una violazione del diritto di proprietà o dei principi CEDU. Le questioni di costituzionalità sono state dichiarate manifestamente infondate, poiché già esaminate e respinte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 140 del 2024; il criterio del fatturato è stato ritenuto non irragionevole quale parametro di partecipazione proporzionale al mercato e di capacità contributiva riferita a quel segmento. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa sulla determinazione regionale sarda e sulla connessa nota di pagamento. Gli atti regionali svolgono infatti una funzione meramente tecnica e contabile, applicando automaticamente dati e percentuali già definiti da legge e atti statali, senza esercizio di potere autoritativo discrezionale. La controversia riguarda quindi un diritto soggettivo patrimoniale relativo alla corretta quantificazione della quota, devoluto al giudice ordinario. È stata riconosciuta la facoltà di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e l’incertezza interpretativa della materia.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011

    Ha istituito il tetto nazionale e regionale alla spesa del Servizio sanitario nazionale per l’acquisto di dispositivi medici, fissando il tetto nazionale al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 9-ter, comma 1, lett. b), d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    Prevede la fissazione dei tetti regionali di spesa per i dispositivi medici in sede di Conferenza Stato-Regioni.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    Pone a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano dello sforamento, determinata in percentuale e ripartita proporzionalmente all’incidenza del fatturato sul totale della spesa regionale.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    Disciplina, per il quadriennio 2015-2018, la procedura accelerata di ripiano e il pagamento in unica soluzione entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato utilizzato per dare alle parti avviso del possibile profilo di difetto di giurisdizione sugli atti regionali.

  • art. 49 TFUE

    La possibile restrizione alla libertà di stabilimento derivante dal payback è giustificabile da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto della proporzionalità.

  • art. 56 TFUE

    La possibile restrizione alla libera prestazione dei servizi derivante dal payback è giustificabile da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto della proporzionalità.

  • artt. 16, 17 e 52 CDFUE

    Le limitazioni alla libertà d’impresa e al diritto di proprietà sono state ritenute giustificate, proporzionate e fondate su una base normativa sufficientemente chiara.

  • art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU

    Il payback è stato ritenuto compatibile con il diritto di proprietà perché fondato su una base normativa, diretto a una causa di pubblica utilità e ragionevole e proporzionato.

  • artt. 3, 23, 41 e 53 Cost.

    Le questioni di costituzionalità relative al payback sono state ritenute manifestamente infondate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024; il meccanismo è stato qualificato come contributo solidaristico ragionevole e proporzionato.

  • art. 140/2024 Corte costituzionale

    Ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e ha ritenuto ragionevole la base normativa, il criterio del fatturato e l’imputazione dell’onere alle aziende fornitrici.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici, previsto dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, è compatibile con i principi di legalità, determinatezza e prevedibilità quando la legge individua i soggetti obbligati, l’oggetto della prestazione e i criteri di riparto, anche se la concreta quantificazione dipende da successivi atti amministrativi applicativi.
  • La fissazione successiva dei tetti regionali e la certificazione postuma degli sforamenti non rendono di per sé illegittima l’applicazione del payback alle annualità pregresse, né fondano un legittimo affidamento nella mancata applicazione dell’obbligo, se quest’ultimo era già previsto dalla legge al momento dello svolgimento dell’attività economica.
  • L’imputazione del ripiano alle sole aziende fornitrici non viola il principio di uguaglianza quando tali soggetti intrattengono il rapporto contrattuale diretto con gli enti del Servizio sanitario nazionale e si trovano quindi in una posizione differenziata rispetto a produttori, distributori e grossisti.
  • Il termine legislativo di trenta giorni per il pagamento del payback non è sproporzionato in astratto; la contestazione della sua irragionevolezza richiede la dimostrazione concreta dell’impatto impeditivo o eccessivamente gravoso sulla situazione economica dell’impresa.
  • Gli atti regionali che si limitano ad applicare automaticamente dati contabili, percentuali e criteri già determinati dalla legge e da atti statali, senza margini di discrezionalità amministrativa, incidono su diritti soggettivi patrimoniali e sono soggetti alla giurisdizione ordinaria, non a quella amministrativa.
  • La controversia relativa alla corretta applicazione della metodologia di calcolo del fatturato e della quota di ripiano costituisce una lite paritaria a valle dell’esercizio del potere normativo e amministrativo, anche se l’impresa contesta formalmente l’atto regionale di quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoPrimato del diritto UE e disapplicazione

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