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Sentenza

Sentenza n. 3007/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’annullamento: - del decreto n. 3811 del 28.11.2022 emesso dal Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (notificato il 28.11.2022), a mezzo del quale è stato revocato il contributo per € 520.000,00 assegnato con il decreto direttoriale del 19.9.2019 a favore della società ricorrente, nonché disposto di procedere alla richiesta di ripetizione delle somme erogate a titolo di anticipazione alla società ricorrente; - della nota prot. n. 34772 del 27.9.2022 notificata in pari data; - della nota prot. n. 34772 del 27.9.2022 notificata il 25.11.2022; - della nota prot. n. 12527 del 5.8.2021; - di tutti gli atti ad essi collegati, presupposti e conseguenti anche se non conosciuti. nonché per la condanna del Ministero della Cultura al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202301136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca di un contributo pubblico di 520.000 euro e richiesta di ripetizione dell'acconto erogato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto ministeriale di revoca del contributo, chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni quantificati in 150.000 euro. Ha dedotto: violazione degli artt. 3, 7 e 10-bis l. 241/1990, per l'adozione del provvedimento prima della scadenza del termine di dieci giorni decorrente dalla seconda notificazione della comunicazione di avvio e per il mancato esame delle osservazioni presentate; violazione dell'art. 5, commi 2 e 3, d.P.C.M. 4 agosto 2017, poiché il Ministero non avrebbe tempestivamente erogato il 30% del contributo; difetto di motivazione, per mancata indicazione del criterio applicato per valutare il mancato rispetto dei termini dei lavori e per l'incertezza circa la comunicazione procedimentale richiamata; illegittimità della revoca in ragione del ritardo ministeriale nell'erogazione dell'acconto, della pandemia e dell'asserita impossibilità economica di avviare i lavori prima del pagamento; omessa considerazione della richiesta di far decorrere il termine per l'esecuzione dalla data di accredito dell'acconto; infine, responsabilità dell'amministrazione e risarcibilità dei costi sostenuti e dei danni derivanti dall'interruzione della programmazione della ristrutturazione. Il TAR ha rilevato d'ufficio il difetto di giurisdizione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando nel giudice ordinario il giudice munito di giurisdizione e assegnando alle parti i termini per la riproposizione della causa ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il Collegio ha distinto la fase di assegnazione del finanziamento, nella quale può venire in rilievo un interesse legittimo, dalla fase esecutiva di erogazione, ripetizione o revoca per inadempimento del beneficiario, nella quale la posizione è di diritto soggettivo. Nel caso concreto il contributo era già stato definitivamente concesso con il decreto del 19 settembre 2019; gli atti impugnati non avevano ritirato autoritativamente tale concessione per vizi di legittimità o per un originario contrasto con l'interesse pubblico, ma avevano contestato l'inadempimento della beneficiaria agli obblighi relativi all'avvio e alla conclusione dei lavori e alla presentazione della richiesta di saldo entro novanta giorni. La qualificazione formale dell'atto come revoca non incide sul riparto, trattandosi di una controversia attinente alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione. La medesima conclusione vale per la domanda risarcitoria, riferita alla stessa posizione di diritto soggettivo. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la causa può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro i termini assegnati dal giudice amministrativo.

  • art. 5, comma 2, lett. a), d.P.C.M. 4 agosto 2017

    Alla richiesta di contributo sono allegati: a) il preventivo dei lavori da effettuare, redatto da un tecnico abilitato, con l’indicazione della durata dei lavori, il cui inizio non può avvenire oltre i dodici mesi successivi e la cui conclusione non può comunque essere superiore ai 24 mesi dall’inizio

    La disposizione stabilisce i termini per l'inizio e la conclusione dei lavori finanziati, la cui inosservanza è stata posta dal Ministero a fondamento della revoca.

  • art. 5, comma 3, d.P.C.M. 4 agosto 2017

    … il saldo del contributo è erogato, previa presentazione di richiesta di saldo, da effettuarsi avvalendosi della modulistica predisposta dalla DG Cinema, entro 90 giorni dal termine dei lavori.

    La disposizione impone la presentazione della richiesta di saldo e della documentazione finale entro novanta giorni dal termine dei lavori; la contestazione dell'inadempimento a tale obbligo attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione.

  • artt. 3, 7 e 10-bis l. 241/1990

    Norme invocate dalla ricorrente in relazione alla motivazione, alla partecipazione procedimentale e al preavviso di rigetto; il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Norma invocata dalla ricorrente con riferimento alla non applicabilità dei vizi formali; il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Quando un finanziamento pubblico è stato definitivamente concesso e la controversia riguarda l'erogazione, la ripetizione o il ritiro del contributo per l'inadempimento del beneficiario agli obblighi di attuazione o rendicontazione, la posizione del beneficiario ha natura di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
  • Nel riparto di giurisdizione in materia di finanziamenti pubblici rileva la sostanza della controversia e non la qualificazione formale dell'atto: anche un provvedimento denominato revoca, decadenza o risoluzione può riguardare la fase esecutiva del rapporto e rientrare nella giurisdizione ordinaria.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste, in materia di finanziamenti pubblici, per le controversie sulla fase procedimentale anteriore all'assegnazione discrezionale del beneficio oppure quando il provvedimento attributivo sia ritirato per vizi di legittimità o per un originario contrasto con l'interesse pubblico; non sussiste invece quando il ritiro dipenda dall'inadempimento del beneficiario alle condizioni di erogazione.
  • La domanda risarcitoria segue, quanto alla giurisdizione, la natura della situazione giuridica dedotta e la fase del rapporto cui si riferisce; pertanto, se riguarda l'inadempimento contestato nell'esecuzione di un finanziamento già concesso, appartiene anch'essa alla giurisdizione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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