Cassazione Penale, Ordinanza n. 13806/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello ha confermato la condanna inflitta in primo grado a un imputato per detenzione di ingente quantitativo di stupefacente, ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Il ricorso per cassazione è stato proposto dalla difesa deducendo vizio di motivazione: da un lato, per la mancata esclusione della recidiva contestata; dall'altro, per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti e alla recidiva. La difesa sosteneva, in sostanza, che la motivazione sul punto fosse insufficiente o illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla recidiva, osservando che i giudici di merito avevano correttamente valorizzato i plurimi precedenti dell'imputato e la prosecuzione dell'attività illecita nonostante le pregresse condanne, indice di spiccata tendenza criminale. Ha ritenuto altresì congrua la motivazione sul diniego di prevalenza delle attenuanti generiche, evidenziando che il giudizio di bilanciamento è riservato al merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non illogica, anche ancorata ad alcuni parametri dell'art. 133 c.p.; nel caso concreto sono stati valorizzati la personalità del reo, particolarmente incline alla trasgressione, e l'ingente quantità di stupefacente rinvenuta in suo possesso (kg 65,592 lordi), senza emergere elementi positivi. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
disposizione incriminatrice posta a base della condanna per il fatto di detenzione di stupefacente di notevole quantità, confermata nei gradi di merito.
art. 133 cod. pen.
può fondare il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; il giudice di merito può motivare anche richiamando solo alcuni dei parametri, senza analitica esposizione di tutti i criteri valutativi.
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 133 c.p.
parametro generale per la valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere rilevante nella commisurazione della pena e nel giudizio sulle circostanze.
Massime di principio
- La recidiva non può essere applicata in modo automatico in base al solo dato formale dei precedenti penali: il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia indice di maggiore riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, dell'offensività, del tempo trascorso, dell'omogeneità dei fatti e di ogni altro elemento individualizzante.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Il diniego di prevalenza delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi elementi negativi quali la personalità dell'imputato, la persistente inclinazione alla trasgressione e l'entità del fatto, e non emergano elementi positivi idonei a controbilanciare tali dati.
- In sede di legittimità, la deduzione di vizio motivazionale non consente una nuova valutazione del merito se la sentenza impugnata dia conto, in modo sufficiente, delle ragioni della decisione impugnata.
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