Sentenza n. 6045/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6432 del 21 luglio 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato inammissibili l'appello principale del Comune e l'appello incidentale della società contro l'annullamento del permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (proprietario confinante e comune)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto percettivo nella sentenza del Consiglio di Stato n. 6432/2025. Secondo la ricorrente, la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto che l'area ceduta al Comune per la realizzazione di porticati pubblici destinati a passeggiate al coperto fosse incompatibile con l'occasionale transito veicolare necessario per raggiungere le autorimesse interrate. La società ha sostenuto che tale incompatibilità non sarebbe stata oggetto di controversia e che la documentazione urbanistica e progettuale dimostrerebbe la compatibilità dei due usi. Il ricorso ha inoltre prospettato che la precedente sentenza avrebbe omesso di considerare le deduzioni difensive e una relazione tecnica depositata nel 2025. Il Comune ha aderito alla domanda di revocazione, mentre il proprietario confinante ne ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ricordato che l'errore di fatto revocatorio deve consistere in una pura errata percezione del contenuto materiale degli atti, riguardare un punto non controverso e non espressamente motivato e risultare decisivo per la pronuncia. Esso riguarda la fase percettiva e documentale dell'attività giudiziale e non può essere utilizzato per censurare l'interpretazione o la valutazione giuridica dei fatti e degli atti processuali. Nel caso concreto, la sentenza oggetto di revocazione aveva dichiarato inammissibili gli appelli perché non era stato specificamente impugnato il capo autonomo della sentenza di primo grado relativo alla violazione dell'obbligo di cessione gratuita del 30% della superficie del piano terra per porticati pubblici. La società, nel ricorso per revocazione, non ha indicato né provato quale specifico motivo dell'appello incidentale avesse impugnato quel capo della sentenza del TAR. La contestazione riguardava invece la correttezza dell'accertamento secondo cui il transito veicolare sull'area ceduta avrebbe vanificato la destinazione a porticati pubblici: tale doglianza, anche se fondata, avrebbe costituito un errore di giudizio e non un errore di fatto revocatorio. Il Consiglio ha inoltre precisato che la sentenza impugnata non aveva compiuto un nuovo autonomo accertamento sull'incompatibilità degli usi, ma si era limitata a richiamare l'accertamento del TAR per evidenziare l'autonomia del relativo capo decisorio e la mancata impugnazione specifica. In ogni caso, ha ritenuto corretto l'accertamento del TAR: l'obbligo di cessione gratuita dell'area per porticati pubblici non consentiva di gravarla di una servitù di passaggio veicolare, poiché ciò avrebbe vanificato la destinazione pubblicistica dell'area. La previsione che ammetteva parziali usi turistici o commerciali, purché non ostacolassero la prevalente circolazione pedonale, non comprendeva il transito delle autovetture. La società è stata condannata alle spese in favore del proprietario confinante, liquidate in euro 6.000, oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con il Comune.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
La revocazione delle sentenze del giudice amministrativo è proposta nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l'errore di fatto revocatorio.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio è configurabile soltanto quando il giudice sia incorso in una svista percettiva su un fatto documentale, decisivo, non controverso e non oggetto di espressa valutazione, non quando si contesti l'interpretazione o la valutazione giuridica degli atti.
art. 101 c.p.a.
L'appello deve contenere specifiche censure contro i capi autonomi della sentenza di primo grado; la mancata impugnazione di un capo autonomo, sufficiente a sorreggere la decisione, comporta l'inammissibilità dell'appello.
art. 42, comma 9, N.T.A. del P.R.G. del Comune di Tortoreto
I proprietari devono cedere gratuitamente all'Amministrazione Comunale il 30% della superficie coperta del piano terra, da destinare a porticati pubblici per passeggiate al coperto; gli spazi possono essere parzialmente utilizzati a fini turistici o commerciali purché non si crei intralcio alla prevalente circolazione pedonale.
La cessione dell'area per porticati pubblici deve essere effettiva e non può essere gravata da una servitù di passaggio veicolare, non contemplata tra gli usi compatibili e idonea a vanificare la prevalente destinazione pedonale.
art. 12 delle N.U. del P.R.E. del Comune di Tortoreto
Richiamata quale ulteriore fonte urbanistica della destinazione dell'area ceduta a porticati pubblici per passeggiate al coperto.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio previsto dall'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. consiste in una falsa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, tale da indurre il giudice a decidere su un presupposto documentale inesistente o contrario agli atti; non ricorre quando la censura investe l'interpretazione, la qualificazione giuridica o la valutazione del materiale processuale.
- Perché sia ammissibile la revocazione per errore di fatto, l'errore deve riguardare un punto non controverso, non essere stato espressamente esaminato nella decisione e avere carattere decisivo, nel senso che deve sussistere un rapporto causale tra la svista percettiva e il contenuto della pronuncia.
- La revocazione non è un mezzo per ottenere una nuova valutazione delle domande, delle eccezioni o delle prove: la contestazione della correttezza del ragionamento giuridico o dell'accertamento valutativo del giudice integra, se del caso, un errore di giudizio e non un errore di fatto revocatorio.
- Quando una sentenza di primo grado è sorretta da più rationes decidendi autonome, ciascuna idonea da sola a fondare il dispositivo, l'appello deve censurare specificamente ogni capo autonomo; la mancata impugnazione anche di una sola ratio sufficiente comporta l'inammissibilità dell'appello.
- La cessione gratuita di un'area al Comune, prevista dalla disciplina urbanistica quale condizione per l'intervento edilizio e destinata a porticati pubblici per la prevalente circolazione pedonale, non è compatibile con la costituzione o il mantenimento di una servitù di passaggio veicolare funzionale all'accesso alle autorimesse, salvo che tale uso sia espressamente previsto dalla disciplina applicabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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