Cassazione Civile, Sentenza n. 1609/2020 del 24/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (ordine professionale)
La controversia
A seguito della nota dell’8 ottobre 2008 con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze comunicò il rinvio a giudizio dell’avvocato, fu avviato un procedimento disciplinare. Gli veniva contestato di avere formato un falso verbale di udienza penale del Tribunale di Catanzaro, attestante la sua presenza come difensore il 2 agosto 2004 alle ore 8.30, e di averlo allegato al ricorso contro una contravvenzione stradale elevata dal Comune di Firenze per un’infrazione commessa il giorno precedente alle ore 18.14, così da ottenere l’annullamento della sanzione. Dopo la condanna penale in primo grado a due anni e due mesi di reclusione, il procedimento disciplinare fu rinviato in attesa della decisione d’appello, che dichiarò non doversi procedere per prescrizione. Il Consiglio dell’Ordine irrogò quindi la sospensione per un anno; il Consiglio nazionale forense respinse l’appello. In cassazione l’avvocato propose quattro motivi: 1) violazione dell’art. 65 della L. n. 247/2012 e del favor rei, sostenendo l’applicabilità retroattiva della nuova disciplina della prescrizione di cui all’art. 56 della stessa legge; 2) violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione, perché l’incolpazione era riferita all’art. 24 del codice deontologico e non alla condotta valutata nel processo penale; 3) violazione dell’art. 65 della L. n. 247/2012, assumendo che la previsione dell’art. 24 del precedente codice deontologico corrispondesse solo vagamente a quella dell’art. 50 del nuovo codice; 4) eccessività della sanzione irrogata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inapplicabile ai fatti anteriori la disciplina prescrizionale più favorevole della L. n. 247/2012, art. 56, poiché il potere disciplinare ha natura amministrativa e resta insensibile al diritto sopravvenuto più favorevole. Ha inoltre rilevato che, trattandosi di fatti costituenti anche reato e per i quali era stata iniziata l’azione penale, la prescrizione decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza penale, presupposto per l’esercizio dell’azione disciplinare; l’azione avviata nei mesi successivi alla sentenza d’appello del 17 marzo 2014 era quindi tempestiva. Ha respinto il secondo e il terzo motivo, precisando che nel procedimento disciplinare deve essere contestato il comportamento concretamente ascritto, non necessariamente il nomen iuris o la rubrica dell’infrazione: il giudice disciplinare può individuare la violazione in clausole generali, in una diversa norma deontologica o anche in una condotta atipica. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché la quantificazione della sanzione costituisce apprezzamento di merito. L’istanza cautelare è rimasta assorbita. Nulla sulle spese, non essendovi stata attività difensiva; è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 56 L. 31 dicembre 2012, n. 247
all’ipotesi in esame non è applicabile la L. n. 247 del 2012, art. 56, che è entrata in vigore successivamente alla commissione dei fatti dei quali si discute: e ciò perchè il potere disciplinare sanzionatorio in esame resta insensibile al diritto sopravvenuto più favorevole, per la sua natura amministrativa
La disciplina prescrizionale sopravvenuta più favorevole prevista dall’art. 56 non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in ragione della natura amministrativa del potere disciplinare.
art. 51 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578
Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare regolata dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 51, occorre infatti distinguere il caso, previsto dall’art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall’art. 44, che ricorre nella fattispecie, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale.
Il regime di decorrenza della prescrizione va individuato distinguendo le infrazioni esclusivamente disciplinari dai fatti che costituiscono anche reato e per i quali è stata iniziata l’azione penale.
art. 44 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578
Nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto. Ne consegue che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta
Quando il procedimento disciplinare riguarda un fatto che costituisce anche reato ed è stata iniziata l’azione penale, l’azione disciplinare presuppone la pronuncia penale rilevante e il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
art. 38 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578
occorre infatti distinguere il caso, previsto dall’art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall’art. 44, che ricorre nella fattispecie, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Nel primo caso, in cui l’azione disciplinare è collegata a ipotesi generiche e a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto
Per i fatti punibili soltanto in sede disciplinare, anche atipici, la prescrizione decorre dalla commissione del fatto.
art. 65 L. 31 dicembre 2012, n. 247
Le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e si possono ispirare legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense, è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il nomen iuris o la rubrica della ritenuta infrazione: il giudice disciplinare è libero d’individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.
La contestazione disciplinare deve descrivere il comportamento ritenuto illecito, così da consentire la difesa; non è necessario vincolare il giudice alla rubrica o alla norma deontologica indicata, potendo questi qualificare diversamente il fatto nei limiti della condotta contestata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Il contributo ulteriore è commisurato all’importo previsto per il ricorso, secondo il comma 1-bis, ed è dovuto solo se ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- La disciplina prescrizionale sopravvenuta più favorevole non si applica ai fatti anteriori quando il potere disciplinare ha natura amministrativa.
- Per le infrazioni disciplinari costituenti anche reato e oggetto di azione penale, la prescrizione dell’azione disciplinare decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale che costituisce il presupposto per l’esercizio del potere disciplinare; per i fatti punibili esclusivamente in sede disciplinare, decorre invece dalla commissione del fatto.
- Nel procedimento disciplinare forense, per garantire il diritto di difesa è necessario contestare il comportamento ascritto, ma non è vincolante la qualificazione giuridica o la rubrica dell’infrazione indicata nell’incolpazione; il giudice disciplinare può ricondurre il fatto a diverse norme deontologiche, a clausole generali o a una condotta atipica.
- La censura relativa alla quantificazione della sanzione disciplinare investe un apprezzamento di merito e non è esaminabile in cassazione.
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