Cassazione Penale, Ordinanza n. 33366/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La responsabilità penale dell'imputato e la pena irrogata in appello sono quindi rimaste ferme.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila dell'11/07/2024, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado ma confermato la sua responsabilità per violazioni della normativa sulle armi, applicando le attenuanti generiche in equivalenza alla contestata recidiva e condannandolo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. Con il primo motivo ha dedotto pretesi vizi motivazionali, chiedendo in sostanza una nuova valutazione nel merito della vicenda e sostenendo che le giustificazioni offerte per i fatti sarebbero state erroneamente disattese; ha inoltre contestato il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, qualificando la motivazione come generica. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi sollecitassero in realtà un riesame del merito, già compiutamente valutato dal giudice di appello, e che fossero fondati su argomenti di fatto già dedotti e comunque inidonei a scardinare la motivazione della sentenza impugnata, oltre che su una mera ipotesi difensiva di dimenticanza dell'imputato, reputata inconferente rispetto all'accertamento del dolo.
Norme richiamate
artt. 2, 4 e 7 l. n. 895/1967
disposizioni incriminatrici poste a fondamento della condanna per violazioni in materia di armi; la sentenza di legittimità non ne esamina il contenuto nel merito, limitandosi a rilevare che la responsabilità per tali reati era stata affermata in appello.
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 62-bis c.p.
richiamato implicitamente dalla decisione sulle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello aveva concesso in equivalenza alla recidiva; la censura sul punto è stata ritenuta generica.
art. 99 c.p.
norma richiamata per la contestata recidiva, oggetto del giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di nuovo giudizio di merito: se la decisione di appello è sorretta da una motivazione logica e coerente con le risultanze processuali, la doglianza è inammissibile.
- Le contestazioni che ripropongono argomenti di fatto già esaminati e respinti dal giudice di merito non integrano un vizio deducibile in cassazione, salvo che evidenzino una vera illogicità o un salto argomentativo della motivazione.
- Una mera ipotesi difensiva alternativa, come la prospettazione di una dimenticanza incompatibile con il dolo, non basta a superare l'accertamento di merito se non è supportata da elementi concreti idonei a dimostrare l'errore della sentenza impugnata.
- La censura sul bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva deve essere specifica e argomentata; se si risolve in un generico dissenso sulla valutazione del giudice, è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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