Cassazione Civile, Ordinanza n. 34856/2021 del 17/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato, fino in Cassazione, la sentenza della CTR Lazio che aveva ritenuto legittimo un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto alla revisione del classamento catastale e della rendita di una serie di unità immobiliari site in Roma, microzona 4 - Borgo, ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione dell'art. 1, comma 335, per insufficiente motivazione del classamento, sostenendo che l'atto avrebbe dovuto indicare in modo rigoroso e specifico gli elementi concreti che giustificavano il significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore catastale della microzona; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 e 2727 c.c., per avere la CTR reputato sufficiente la motivazione fondata solo su dati OMI e su presunti fatti notori, ritenuti non idonei a spiegare compiutamente la revisione; (3) nullità della sentenza per omesso rilievo dell'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia, asseritamente proposto a mezzo di posta privata (licenziataria Nexive).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondati il primo e il secondo motivo, esaminati unitariamente, e assorbito il terzo. Ha affermato che, in tema di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, la motivazione non può esaurirsi nel richiamo ai parametri normativi, allo scostamento medio di mercato/catasto, ai provvedimenti amministrativi e ai dati OMI, ma deve indicare elementi concreti, verificabili e individualizzanti relativi alla specifica microzona e alla singola unità immobiliare. Nel caso concreto l'avviso era carente perché non specificava in cosa consistessero gli interventi di riqualificazione urbana richiamati e non indicava le caratteristiche dell'immobile né l'incidenza concreta della riqualificazione sul suo classamento. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente e annullando l'avviso opposto. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 311/2004
"La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali..."
La revisione del classamento per microzone richiede la verifica del significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale, ma l'avviso deve comunque essere motivato in modo rigoroso con riferimento ai concreti fattori che incidono sulla singola unità immobiliare.
art. 2 d.P.R. 138/1998
La nozione di microzona implica omogeneità di caratteristiche urbane, ambientali, socioeconomiche e immobiliari, ma ciò non esonera l'amministrazione dall'indicare gli elementi specifici che giustificano il diverso classamento.
art. 8 d.P.R. 138/1998
Per il classamento devono rilevare, oltre all'inclusione nella microzona, anche i parametri estimativi generali e gli elementi edilizi e posizionali della singola unità immobiliare.
art. 7 L. 212/2000
È richiamato come parametro generale di motivazione dell'atto tributario, che nella materia catastale assume particolare rigore.
art. 3 L. 241/1990
Concorre a fondare l'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, che nel caso di classamento d'ufficio va assolto in modo specifico e non stereotipato.
art. 115 c.p.c.
La motivazione dell'avviso non può fondarsi su presunti fatti notori non adeguatamente specificati e provati.
art. 116 c.p.c.
La valutazione probatoria non consente di ritenere sufficienti, da soli, dati generali OMI o formule di stile.
art. 2697 c.c.
L'amministrazione deve provare i presupposti fattuali che giustificano il nuovo classamento, non potendo limitarsi a deduzioni astratte.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni non possono sostituire la dimostrazione concreta degli elementi di fatto posti a base della revisione.
art. 360 c.p.c.
Richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 366 c.p.c.
Richiamato per l'autosufficienza e specificità del ricorso, ritenute rispettate dal contribuente.
art. 384 c.p.c.
La Corte, esclusi ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo e annullando l'avviso.
Massime di principio
- Nel classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, l'avviso deve contenere una motivazione rigorosa e specifica: non basta il solo richiamo allo scostamento statistico tra valori di mercato e catastali o ai provvedimenti amministrativi che avviano la revisione.
- La motivazione del nuovo classamento deve indicare gli elementi concreti, verificabili e individualizzanti che, nella specifica microzona, hanno inciso sul diverso classamento, con riferimento sia ai fattori di riqualificazione urbana sia alle caratteristiche della singola unità immobiliare.
- I dati OMI, da soli, non sono sufficienti né a integrare la motivazione dell'avviso né a provare la pretesa impositiva, se non accompagnati da elementi fattuali ulteriori.
- La natura diffusa o 'di massa' della revisione catastale non attenua l'obbligo motivazionale: anzi impone che l'amministrazione espliciti in modo non stereotipato le ragioni concrete della riclassificazione.
- In giudizio, l'amministrazione non può sostituire la causa petendi originaria del riclassamento con diversa giustificazione successiva, dovendo rimanere ferma la base fattuale e giuridica dell'atto impugnato.
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