Sentenza n. 5445/2026 - Napoli, Sezione 6
per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto del silenzio formatosi sulla richiesta di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, successivamente definita con provvedimento di rigetto del 17 giugno 2026
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Interno sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso di rigetto adottato il 17 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, con l'adozione del provvedimento espresso, l'Amministrazione ha adempiuto l'obbligo di provvedere, indipendentemente dal contenuto favorevole o sfavorevole della determinazione. Il giudice ha ritenuto così soddisfatto l'interesse azionato nel giudizio sul silenzio, consistente nella conclusione del procedimento con un atto espresso, e integrata la condizione prevista dall'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato; il compenso del difensore è stato liquidato in € 800,00, comprensivi di spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
integrata la condizione per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a.
La conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso durante il giudizio sul silenzio integra la condizione per la pronuncia contemplata dall'art. 34, comma 5, c.p.a.; nel caso concreto ha condotto alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 "ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate".
La liquidazione del compenso deve considerare le caratteristiche e il pregio dell'attività, l'importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell'affare, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni trattate.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002, e del fatto che, in ogni caso, in pendenza del procedimento, al ricorrente è comunque assicurata la permanenza optimo iure nel territorio nazionale.
Nel liquidare il compenso per il patrocinio a spese dello Stato, il giudice ha applicato la riduzione ordinaria del 50% prevista dall'art. 130, valorizzando la limitata difficoltà della controversia e la permanenza del ricorrente nel territorio nazionale durante il procedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'adozione durante il processo di un provvedimento espresso che conclude il procedimento fa venir meno la materia del contendere, anche quando l'atto è di rigetto: ai fini dell'azione sul silenzio rileva l'adempimento dell'obbligo di provvedere, non il segno della determinazione.
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