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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-194/18

Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell' 8 maggio 2019. — Jadran Dodič contro BANKA KOPER e ALTA INVEST. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Vrhovno sodišče Republike Slovenije. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Trasferimento di imprese – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Criteri di valutazione del trasferimento – Trasferimento di clientela – Trasferimento dell’insieme dei servizi finanziari da una banca a una società di borsa che esclude il trasferimento del personale. — Causa C-194/18

Giurisprudenza europea62018CJ0194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta il tema del trasferimento d’impresa nel settore dei servizi di investimento, in presenza di un passaggio di attività imposto dalla normativa slovena. Stabilisce che l’operazione può rientrare nella direttiva 2001/23 anche se i clienti sono liberi di scegliere la nuova controparte e anche se la cedente continua a collaborare come intermediario non indipendente. Resta però necessario verificare, in concreto, se vi sia stato un trasferimento della clientela tale da far conservare identità all’entità economica.

Trasferimento di clientela e di attività immateriali nel settore dell’intermediazione finanziaria: quando la cessazione dell’attività di una banca e il passaggio dei clienti a un’altra impresa integrano un trasferimento d’impresa ai sensi della direttiva 2001/23/CE

La questione giuridica

Se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE debba essere interpretato nel senso che costituisce trasferimento d’impresa o di parte d’impresa il passaggio, imposto dalla legge nazionale, degli strumenti finanziari, della contabilità e degli altri servizi/accessori e dell’archivio dei clienti da una banca a una società di borsa, quando i clienti restano liberi di scegliere se affidarsi alla cessionaria; se il numero dei clienti effettivamente trasferiti sia determinante; e se rilevi il fatto che la cedente continui a operare come intermediario non indipendente collaborando con la cessionaria.

Principio di diritto

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE si applica anche a un’operazione imposta dalla legge nazionale con cui una seconda impresa acquisisce gli elementi immateriali legati alla clientela di una prima impresa cessata, purché l’operazione comporti un effettivo trasferimento della clientela e consenta di ritenere che l’entità economica abbia conservato la propria identità; la libera scelta dei clienti di aderire o meno alla cessionaria non esclude di per sé il trasferimento, il numero dei clienti trasferiti non è decisivo e la prosecuzione dell’attività della cedente come intermediario non indipendente non incide, in linea di principio, sulla qualificazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE
  • Considerando 3 direttiva 2001/23/CE
  • Articolo 73, paragrafo 1, ZDR (diritto sloveno)
  • Articolo 88, paragrafo 1, primo trattino, ZDR (diritto sloveno)
  • Articolo 89, paragrafo 1, settimo trattino, ZDR (diritto sloveno)
  • Articolo 159, paragrafi 1 e 3, ZTFI (diritto sloveno)

Trasferimento di clientela e attività di intermediazione finanziaria ai fini della direttiva 2001/23/CE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia) in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese. La controversia nasce dalla cessazione dell’attività di intermediazione di borsa di una banca e dal successivo passaggio di strumenti finanziari, contabilità dei clienti, servizi accessori e archivio a una società di borsa.

Fatti e procedimento principale

La Banka Koper aveva deciso di cessare la prestazione di servizi e attività di investimento e aveva concluso con Alta Invest un contratto di trasferimento imposto dalla normativa slovena sui mercati finanziari. In base a tale contratto venivano trasferiti gli strumenti finanziari e le altre attività patrimoniali dei clienti, la contabilità dei titoli immateriali, altri servizi di investimento e l’archivio relativo alla documentazione dei clienti.

Successivamente, la banca ha informato i clienti della cessazione dell’attività e li ha invitati a rivolgersi ad Alta Invest, anche offrendo condizioni speciali. Gran parte della clientela ha effettivamente scelto di trasferirsi alla nuova impresa. La Banka Koper ha poi soppresso l’ufficio dei servizi di investimento e licenziato i dipendenti di tale ufficio, tra cui il sig. Jadran Dodič, che ha contestato il licenziamento sostenendo che vi fosse stato un trasferimento d’impresa ai sensi della direttiva 2001/23/CE e della corrispondente disciplina slovena.

Normativa rilevante

La Corte richiama l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE, che si applica ai trasferimenti di imprese, stabilimenti o parti di imprese o stabilimenti e considera trasferimento quello di un’entità economica che conserva la propria identità. È richiamato anche il considerando 3, che evidenzia l’obiettivo di tutela dei lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore.

Sul piano nazionale, rilevano l’articolo 73, paragrafo 1, dello ZDR, che disciplina il trasferimento dei diritti e obblighi del rapporto di lavoro al datore di lavoro cessionario, l’articolo 88, paragrafo 1, primo trattino, e l’articolo 89, paragrafo 1, settimo trattino, dello stesso testo, nonché l’articolo 159, paragrafi 1 e 3, dello ZTFI, che impone alla società di intermediazione cessante il trasferimento della documentazione e di altre attività a un soggetto autorizzato.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiede in sostanza:

  • se il trasferimento imposto dalla legge di strumenti finanziari, contabilità, servizi accessori e archivio, a fronte della cessazione dell’attività della prima impresa, integri un trasferimento d’impresa o di parte d’impresa;
  • se sia rilevante che i clienti restino liberi di non affidare i propri titoli alla seconda impresa;
  • se conti il numero di clienti effettivamente trasferiti;
  • se incida il fatto che la prima impresa continui a operare come intermediario non indipendente e collabori con la cessionaria.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la nozione di trasferimento ai sensi della direttiva deve essere interpretata in modo elastico, in funzione della finalità di tutela dei lavoratori. Precisa che il criterio decisivo è la conservazione dell’identità dell’entità economica, da valutarsi tenendo conto di tutte le circostanze del caso.

Nel caso di specie, l’attività dell’ufficio di intermediazione della Banka Koper costituiva un’entità economica organizzata. La Corte osserva che, poiché l’attività si fonda soprattutto su elementi immateriali, il trasferimento di tali elementi ha particolare rilievo. Rientrano in tali elementi i rapporti con la clientela, la gestione dei conti, i servizi di investimento e l’archivio/documentazione relativa ai clienti.

La circostanza che i clienti fossero liberi di non affidare i propri titoli alla cessionaria non esclude, di per sé, l’applicazione della direttiva. In un contesto del genere, infatti, il trasferimento di quei beni immateriali dipende necessariamente dall’accettazione, espressa o tacita, dei clienti. Tuttavia, proprio per questo, occorre verificare se vi sia stato un effettivo trasferimento della clientela.

La Corte sottolinea inoltre che:

  • il numero di clienti effettivamente trasferiti, anche se molto elevato, non è di per sé decisivo;
  • la prosecuzione dell’attività della cedente come intermediario di borsa non indipendente e la sua collaborazione con la cessionaria non incidono, in linea di principio, sulla qualificazione dell’operazione;
  • spetta al giudice nazionale valutare concretamente se la clientela sia stata trasferita, tenendo conto anche degli incentivi offerti ai clienti e della modalità di trasferimento della documentazione.

Decisione

La Corte conclude che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE deve essere interpretato nel senso che l’operazione descritta può costituire un trasferimento d’impresa o di parte d’impresa, anche se i clienti restano liberi di scegliere se affidare la gestione dei propri titoli alla seconda impresa, purché sia accertato un trasferimento di clientela. La verifica di tale elemento spetta al giudice del rinvio.

Principio affermato

L’acquisizione, da parte di una seconda impresa, di strumenti finanziari e altre attività patrimoniali riferite ai clienti di una prima impresa cessata, quando imposta dalla legge nazionale, può integrare un trasferimento d’impresa ai sensi della direttiva 2001/23/CE se l’operazione comporta il trasferimento della clientela e la conservazione dell’identità dell’entità economica; né la libera scelta dei clienti né il numero dei clienti trasferiti, né la prosecuzione della collaborazione della cedente come intermediario non indipendente, escludono da soli tale qualificazione.

Come è indicizzato

Materietrasferimento d'impresadiritto del lavorointermediazione finanziariatutela dei lavoratori

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