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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20414/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 8 luglio 2024. Dal testo emergono due soli motivi: (1) lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (2) contestava l'eccessività della pena irrogata. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, rilevando che la motivazione di merito sul diniego delle attenuanti era congrua e non illogica, e che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito quando sia sorretta da adeguato richiamo agli elementi ritenuti decisivi.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze personali e del fatto.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato, insieme all'art. 133 c.p., come criterio di esercizio della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo quando la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; non è necessario che il giudice di merito esamini espressamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
  • La valutazione sulle attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è coerente e ancorata agli elementi di cui all'art. 133 c.p.
  • La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se la motivazione è del tutto carente o manifestamente illogica.
  • Quando la sentenza impugnata espone in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi per il trattamento sanzionatorio, il motivo che denunci l'eccessività della pena è manifestamente infondato e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale

Testo integrale

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