Cassazione Civile, Ordinanza n. 09636/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa da un istituto di credito per far dichiarare inefficace nei propri confronti un atto di compravendita immobiliare con cui una società debitrice aveva trasferito un immobile alla ricorrente. In appello la domanda revocatoria era stata accolta, con dichiarazione di inefficacia della vendita, dopo la ricostituzione del contraddittorio a seguito del decesso del marito della ricorrente e il rigetto dell'eccezione di estinzione del giudizio. La ricorrente per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 302 e 170 c.p.c., sostenendo che, dopo l'interruzione del processo per consentire il giudizio nei confronti dell'eredità giacente, l'atto di riassunzione era stato notificato al difensore nominato nel primo grado e non a quello dell'appello, con conseguente estinzione del giudizio; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 2729 c.c., contestando che la Corte territoriale avesse desunto la consapevolezza del pregiudizio ai creditori del terzo acquirente dal solo rapporto di coniugio con l'amministratore unico della società venditrice, senza considerare che la ricorrente viveva in un luogo diverso da quello del marito e che l'acquisto era a titolo oneroso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della banca controricorrente. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio della decisione di merito, fondata sulla ritualità e sulla conoscenza legale della prima notifica di riassunzione; ha inoltre richiamato i principi in tema di notificazioni telematiche, presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. e irrilevanza, per il notificante diligente, di esiti negativi non dipendenti dalla sua volontà. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché non si confrontava con il principio secondo cui, nell'azione revocatoria ordinaria relativa ad atto oneroso successivo al sorgere del credito, la partecipatio fraudis del terzo può essere provata anche per presunzioni semplici, compreso il vincolo parentale, quando esso renda estremamente inverosimile l'ignoranza della situazione debitoria; in ogni caso la Corte territoriale aveva valorizzato non solo il rapporto di coniugio, ma anche la residenza dell'acquirente nell'immobile e l'assenza di spiegazioni sull'acquisto di un bene già ipotecato.
Norme richiamate
art. 302 c.p.c.
Disciplina la prosecuzione del processo dopo l'interruzione; nel caso, l'eccezione di estinzione è stata respinta perché la riassunzione era stata ritualmente portata a conoscenza del difensore della parte.
art. 170 c.p.c.
Richiamato in relazione alla notificazione al difensore costituito nel giudizio di appello.
art. 366 n. 4 c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 16 d.m. 21 febbraio 2011 n. 44
Le notificazioni telematiche si intendono perfezionate al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del destinatario.
art. 45 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico dichiarato.
art. 48 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamato per gli effetti giuridici della trasmissione telematica equiparata alla notificazione a mezzo posta.
art. 1335 c.c.
La presunzione di conoscenza dell'atto può essere superata dal destinatario provando di essersi trovato senza colpa nell'impossibilità di averne notizia.
art. 331 c.p.c.
Il notificante diligente non subisce le conseguenze negative dell'esito tardivo o negativo della notificazione dovuto a cause a lui non imputabili.
art. 2901 c.c.
Nell'azione revocatoria ordinaria l'inefficacia dell'atto può essere dichiarata quando l'atto dispositivo oneroso successivo al credito sia compiuto con consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori.
art. 2729 c.c.
La partecipatio fraudis del terzo può essere provata mediante presunzioni semplici.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura dei fatti o della norma senza censurare effettivamente la motivazione adottata.
- Nelle notificazioni telematiche la prova della ricezione si fonda sulla ricevuta di avvenuta consegna, che dimostra, salvo prova contraria, la messa a disposizione dell'atto nella casella PEC del destinatario; il destinatario può superare la presunzione di conoscenza solo provando, senza colpa, di essere stato nell'impossibilità di averne notizia.
- La parte che abbia tempestivamente avviato il procedimento notificatorio non deve subire le conseguenze di eventuali esiti negativi o tardivi derivanti da circostanze non dipendenti dalla sua volontà e non prevedibili.
- Nell'azione revocatoria ordinaria relativa ad atto oneroso successivo al sorgere del credito, la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente può essere desunta anche mediante presunzioni semplici, compreso il vincolo familiare con il debitore, quando tale rapporto renda altamente improbabile l'ignoranza della situazione debitoria.
- La prova presuntiva della partecipazione fraudolenta del terzo non richiede un'unica circostanza decisiva: il giudice può valorizzare complessivamente più indizi, come rapporto personale, collocazione dell'immobile e mancanza di giustificazioni economiche dell'acquisto.
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