Cassazione Civile, Ordinanza n. 36286/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti, tutti macchinisti di una società di trasporto ferroviario, di ottenere il computo nella retribuzione dovuta durante le ferie di specifiche voci economiche previste dal contratto collettivo aziendale: l'indennità di scorta, l'indennità di riserva e i compensi connessi all'assenza dalla residenza. Il tribunale aveva accolto la domanda in parte, decisione poi confermata in appello. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe attribuito alla giurisprudenza della Corte di giustizia un'efficacia vincolante erroneamente estesa e che il d.lgs. 66/2003 sarebbe attuazione di direttive diverse da quella richiamata; 2) violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 2109 c.c. e della disciplina collettiva aziendale, perché la nozione di ferie retribuite sarebbe rimessa alla contrattazione collettiva, la quale nel caso concreto avrebbe escluso quelle voci dalla retribuzione feriale; 3) ulteriore violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, assumendo che la tutela europea mira solo a evitare una retribuzione feriale tale da dissuadere dal godimento delle ferie, non a imporre una piena coincidenza con la retribuzione ordinaria, e chiedendo in subordine rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 4) violazione dell'art. 2948 c.c. in relazione all'art. 18 Statuto lavoratori, come modificato dalla l. 92/2012, per avere la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione dei crediti retributivi decorresse solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, richiamando il consolidato orientamento già formatosi in controversie analoghe e ribadendo che, in tema di ferie retribuite, la retribuzione feriale deve comprendere anche gli importi pecuniari collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, ove la loro esclusione possa avere effetto dissuasivo sul godimento delle ferie. Ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale, perché la questione era già stata più volte affrontata dalla Corte di giustizia e, comunque, la valutazione dell'incidenza concreta delle singole voci retributive spetta al giudice nazionale. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha respinto alla luce del principio secondo cui, per i crediti non prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. 92/2012, la prescrizione nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorre dalla cessazione del rapporto. La società è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 7 della direttiva 2003/88/CE
la retribuzione dovuta durante le ferie deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, per evitare effetti dissuasivi sull'esercizio del diritto alle ferie; include le voci pecuniarie connesse alle mansioni e allo status professionale del lavoratore
art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003
è richiamato come disciplina interna di attuazione della normativa europea in materia di orario di lavoro e ferie
art. 36 Cost.
invocato come parametro della retribuzione sufficiente e proporzionata anche nel periodo feriale
art. 2109 c.c.
richiamato quale norma interna sulle ferie retribuite e sulla determinazione del relativo trattamento economico
art. 20.3 contratto collettivo aziendale Trenord
invocato dalla ricorrente per sostenere l'esclusione delle voci richieste dalla retribuzione feriale
art. 48.1.1 contratto collettivo aziendale Trenord
indicato come voce di parte fissa inclusa nel trattamento feriale dalla società
art. 48.1.2 contratto collettivo aziendale Trenord
indicato come indennità di turno inclusa nel trattamento feriale dalla società
art. 28 punto 2 lett. c c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie
richiamato per qualificare come ordinariamente previste alcune attività cui si collegano le indennità controverse
art. 2948 c.c.
in tema di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi
art. 18 della legge n. 300 del 1970
richiamato per gli effetti delle modifiche introdotte dalla legge n. 92 del 2012 sul regime di stabilità del rapporto di lavoro
l. n. 92 del 2012
le modifiche all'art. 18 sono considerate idonee, insieme al d.lgs. 23/2015, a far decorrere la prescrizione dalla cessazione del rapporto per i crediti non prescritti alla data di entrata in vigore
d.lgs. n. 23 del 2015
richiamato insieme alla riforma Fornero nella ricostruzione della decorrenza della prescrizione
art. 2935 c.c.
insieme all'art. 2948 c.c. fonda la regola della decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro
art. 91 c.p.c.
applicato per la condanna della parte soccombente alle spese di lite
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo
Direttiva 93/104/CE
richiamata come antecedente poi codificato dalla direttiva 2003/88/CE
Direttiva 2000/34/CE
richiamata nel percorso normativo europeo relativo all'orario di lavoro e alle ferie
art. 7 della direttiva 88/2003
richiamato nel testo come riferimento alla disciplina europea delle ferie retribuite
Massime di principio
- Nel periodo di ferie annuali il lavoratore deve percepire una retribuzione sostanzialmente comparabile a quella ordinaria, comprensiva delle voci pecuniarie che siano stabilmente collegate alle mansioni svolte e allo status professionale, quando la loro esclusione possa dissuadere dal godimento effettivo delle ferie.
- La valutazione circa l'idoneità concreta di una riduzione retributiva a scoraggiare il lavoratore dal fruire delle ferie è questione di fatto riservata al giudice di merito, se sorretta da motivazione non illogica.
- La giurisprudenza della Corte di giustizia sull'art. 7 della direttiva 2003/88/CE vincola l'interpretazione del diritto interno e può integrare il parametro interpretativo delle norme nazionali in materia di ferie retribuite.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata chiarita dalla giurisprudenza europea e la controversia dipenda soprattutto dall'applicazione di tali principi al caso concreto.
- Per i crediti di lavoro non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. 92/2012, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, venuto meno il presupposto di una tutela stabile e predeterminata del posto di lavoro.
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