Sentenza n. 1730/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi del rimborso delle spese legali sostenute in due procedimenti penali connessi all’attività di servizio, nonché i pareri dell’Avvocatura dello Stato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del rimborso previsto dall’art. 18 d.l. n. 67/1997, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. Ha sostenuto che l’Avvocatura dello Stato avrebbe erroneamente utilizzato valutazioni contenute in un distinto procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, confondendole con gli esiti dei procedimenti penali presupposti, conclusi con archiviazione e assoluzione. Ha inoltre contestato che le carenze documentali relative all’attività difensiva potessero giustificare il rigetto dell’an del rimborso, anziché una valutazione forfetaria e una eventuale riduzione del quantum. Il ricorrente ha infine dedotto che l’Avvocatura avrebbe travisato il contenuto della sentenza di assoluzione, estrapolando passi della tesi accusatoria e omettendo le ragioni con cui i giudici penali l’avevano disattesa. Le amministrazioni hanno sostenuto la legittimità dei dinieghi, richiamando le carenze documentali e alcuni rilievi giudiziari sulla diligenza e cautela della condotta del dipendente, nonché la sussistenza di un conflitto di interessi con l’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e ha annullato i dinieghi. Ha chiarito che, nell’ambito dell’art. 18 d.l. n. 67/1997, il parere dell’Avvocatura dello Stato è obbligatorio e vincolante per l’amministrazione quanto alla congruità del quantum, mentre la valutazione sull’an del rimborso spetta all’amministrazione. L’Avvocatura può tuttavia essere consultata anche sull’ammissibilità del rimborso in forza della generale funzione consultiva prevista dall’art. 13 r.d. n. 1611/1933; su tale profilo il parere ha natura facoltativa e non vincolante. Il Collegio ha ritenuto illegittimo il rigetto fondato sulle carenze documentali relative all’attività difensiva: tali carenze incidevano sul quomodo e sulla quantificazione, non sull’esistenza della prestazione difensiva, e avrebbero potuto giustificare una riduzione del rimborso o una liquidazione forfetaria, non il rigetto integrale dell’istanza. L’amministrazione avrebbe dovuto valutare globalmente natura, complessità, durata dei procedimenti e qualità dell’opera professionale, anche dopo le integrazioni documentali. Il TAR ha inoltre escluso che la decisione resa nel distinto giudizio di riparazione per ingiusta detenzione potesse costituire valido fondamento del diniego, poiché quel giudizio ha presupposti diversi da quelli del rimborso delle spese legali. Le valutazioni sulla disinvoltura o superficialità della condotta, formulate in quella diversa sede o contenute nella tesi accusatoria, non dimostravano la violazione di doveri d’ufficio né interrompevano il rapporto di immedesimazione organica. Dai procedimenti penali emergeva invece che le attività contestate erano state svolte nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria; non risultavano accertamenti disciplinari o altri elementi idonei a dimostrare un conflitto di interessi con l’amministrazione. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento di € 2.500,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 18 d.l. n. 67/1997, convertito in l. n. 135/1997
“Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato.”
La norma richiede la connessione dei fatti con il servizio, l’esclusione della responsabilità del dipendente e la valutazione della congruità delle spese. Il parere dell’Avvocatura è obbligatorio e vincolante sul quantum, mentre la decisione sull’an spetta all’amministrazione.
art. 13 r.d. n. 1611/1933
“L’Avvocatura dello Stato provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato; alle consultazioni legali richieste dalle Amministrazioni ed inoltre a consigliarle e dirigerle quando si tratti di promuovere, contestare o abbandonare giudizi...”
La generale funzione consultiva dell’Avvocatura consente all’amministrazione di richiedere un parere anche sull’ammissibilità del rimborso; su tale profilo il parere è facoltativo e non vincolante.
art. 314 c.p.p.
La riparazione per ingiusta detenzione ha presupposti diversi dal rimborso delle spese legali ex art. 18 d.l. n. 67/1997; le valutazioni rese nel relativo procedimento non possono automaticamente fondare il diniego del rimborso.
art. 241 l. n. 241/1990
Quando l’amministrazione ravvisa insufficienze documentali incidenti sulla quantificazione del rimborso, deve acquisire, ove necessario, integrazioni istruttorie e procedere a una valutazione globale o forfetaria, anziché rigettare integralmente l’istanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato unitamente alla disciplina nazionale a tutela dei dati personali relativi a procedimenti penali.
Massime di principio
- Nel procedimento di rimborso delle spese legali dei dipendenti statali previsto dall’art. 18 d.l. n. 67/1997, il parere dell’Avvocatura dello Stato è obbligatorio e vincolante per l’amministrazione limitatamente alla congruità del quantum; la valutazione sull’an del rimborso resta invece rimessa all’amministrazione procedente.
- L’amministrazione può richiedere all’Avvocatura dello Stato, in base alla generale funzione consultiva prevista dall’art. 13 r.d. n. 1611/1933, un parere anche sull’ammissibilità del rimborso, ma tale parere, quanto all’an, ha natura facoltativa e non vincolante.
- Le carenze documentali relative alla specifica attività difensiva svolta incidono sulla quantificazione del rimborso e non giustificano, di per sé, il rigetto integrale dell’istanza quando l’esistenza della prestazione difensiva risulti dimostrata; l’amministrazione deve procedere, eventualmente, a una liquidazione ridotta o forfetaria considerando natura, complessità, durata del procedimento e qualità dell’opera professionale.
- Il rimborso delle spese legali presuppone che i fatti contestati siano strettamente connessi all’espletamento del servizio e riconducibili all’attività funzionale del dipendente, in rapporto di strumentalità con l’adempimento dei doveri d’ufficio; il beneficio è escluso quando la condotta violi i doveri d’ufficio, sia dettata da ragioni personali o sia potenzialmente idonea a determinare un conflitto con gli interessi dell’amministrazione.
- Le valutazioni contenute in un distinto procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, avente presupposti e finalità differenti, non possono essere utilizzate automaticamente per negare il rimborso delle spese legali ex art. 18 d.l. n. 67/1997; occorre una specifica dimostrazione della violazione dei doveri d’ufficio o della rottura del rapporto di immedesimazione organica.
- Il giudice amministrativo può sindacare il diniego del rimborso quando sia fondato su travisamento degli atti penali, omessa considerazione degli esiti assolutori o carenza di istruttoria, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione tecnico-discrezionale della congruità delle spese.
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