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Sentenza

Sentenza n. 6417/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento A) mediante ricorso introduttivo: - dell’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, n. 2025/0000027, Prot. RM/2025/0004937 del 13.6.2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26.6.2025in data 26.6.2025 avente ad oggetto: “Modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’Ordinanza n. 18 del 29 settembre 2023, relativa al progetto: "Realizzazione impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) di Casal Selce ”, nel Comune di Roma, Municipio XIII, Via di Casal Selce, nella parte in cui autorizza AMA S.p.A. ad apportare modifiche al progetto originario, qualificandole come “modifiche non sostanziali” ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006; - di ogni altro atto presupposto o conseguente, anteriore o successivo; B) mediante ricorso per motivi aggiunti: - dell’Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146, comma 2 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e ss. mm. e ii. Del Dipartimento Attuazione Urbanistica Direzione Edilizia Privata Rep. N. 2025/0000289, Prot.QI/2025/0163623, a firma del Direttore di Direzione; - di ogni altro atto lesivo collegato, presupposto o conseguente.

Giustizia amministrativa202511791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza commissariale che ha autorizzato, qualificandole come non sostanziali ai sensi dell'art. 29-nonies d.lgs. 152/2006, modifiche al progetto di impianto per il trattamento della FORSU, nonché autorizzazione paesaggistica relativa alle modifiche

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza commissariale n. 27 del 13 giugno 2025, con cui sono state autorizzate modifiche al progetto dell'impianto di trattamento della FORSU di Casal Selce, già autorizzato mediante PAUR del 2023, deducendo la violazione degli artt. 5, comma 1, lett. l-bis), e 29-nonies d.lgs. 152/2006 per erronea qualificazione delle varianti come non sostanziali. Le modifiche riguardavano, tra l'altro, il pretrattamento, la tecnologia di upgrading del biogas, la liquefazione della CO2, la logistica del biometano, la maturazione del compost, il bilancio di massa, le emissioni e gli scarichi idrici. È stato inoltre dedotto il difetto di istruttoria e motivazione, per avere l'amministrazione recepito la perizia asseverata di AMA senza verificare autonomamente gli effetti ambientali, con riferimento anche alle BAT 19 e 35 e alla compatibilità degli scarichi nel Fosso della Selce. I ricorrenti hanno lamentato la violazione dei principi di precauzione e prevenzione, dell'art. 191 TFUE, dell'art. 3-ter d.lgs. 152/2006, della disciplina VIA, dei principi DNSH e della normativa Habitat, nonché l'omessa valutazione degli effetti cumulativi in prossimità di aree Natura 2000. Con motivi aggiunti è stata impugnata anche l'autorizzazione paesaggistica, deducendo illegittimità derivata, incompetenza dell'autorità comunale, violazione degli artt. 136, 143 e 146 d.lgs. 42/2004, delle NTA del PTPR Lazio e difetto di istruttoria. AMA ha sostenuto che le varianti non aumentavano la potenzialità né i quantitativi o la tipologia dei rifiuti trattati, risultavano supportate da perizia tecnica e da una conferenza di servizi decisoria e producevano, in più profili, riduzioni degli impatti ambientali.

La decisione

Il TAR ha respinto nel merito il primo motivo, ritenendo che i ricorrenti si fossero limitati a elencare le modifiche senza fornire elementi tecnici idonei a contrastare le risultanze della perizia asseverata prodotta da AMA. Tale perizia indicava, tra l'altro, riduzioni dei consumi idrici, degli scarichi superficiali, dei volumi d'aria inviati al biofiltro, dei punti di emissione e della taglia dei sistemi cogenerativi, senza aumento della potenzialità dell'impianto, dei rifiuti trattati o delle emissioni autorizzate. Il secondo motivo è stato respinto perché l'amministrazione aveva svolto una conferenza di servizi specificamente dedicata alle modifiche e i ricorrenti non avevano dimostrato né l'omessa partecipazione di enti necessari né l'esistenza di pareri contrari. Il terzo e il quarto motivo del ricorso introduttivo, relativi ai principi di precauzione e prevenzione, alla localizzazione dell'impianto e alla necessità di ulteriori valutazioni ambientali e paesaggistiche, sono stati dichiarati inammissibili poiché riferiti alla localizzazione e al progetto originario, già autorizzato con il PAUR del 2023, e non alle sole varianti non sostanziali oggetto del giudizio. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo autonomo dei motivi aggiunti sull'autorizzazione paesaggistica: una volta qualificati gli interventi come modifiche non sostanziali, la competenza autorizzatoria spettava in origine al Comune in forza della delega regionale ed era poi attratta dalla competenza commissariale. Le spese sono state compensate per la complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, lett. l-bis), d.lgs. 152/2006

    La qualificazione della modifica come sostanziale dipende dalla sua incidenza sulle caratteristiche e sul funzionamento dell'impianto e dalla produzione di effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non dimostrato il superamento di tale soglia.

  • art. 29-nonies d.lgs. 152/2006

    modifiche non sostanziali

    Consente di autorizzare modifiche non sostanziali dell'impianto senza riattivare il procedimento relativo alle modifiche sostanziali; la qualificazione è stata ritenuta adeguatamente supportata dalla perizia e dalla conferenza di servizi.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    parere vincolante della Soprintendenza

    Disciplina l'autorizzazione paesaggistica; per modifiche non sostanziali la competenza può essere esercitata dal Comune se prevista dalla delega regionale.

  • art. 13, comma 2, d.l. 50/2022

    può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto [...] delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio

    Attribuisce al Commissario straordinario poteri derogatori, nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio; nel caso concreto la competenza comunale per le modifiche non sostanziali è stata ritenuta attratta dalla competenza commissariale.

  • art. 3-ter d.lgs. 152/2006

    principi di precauzione e prevenzione

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro ambientale, ma non esaminato nel merito perché la relativa censura è stata dichiarata inammissibile in quanto riferita al progetto originario e alla localizzazione dell'impianto.

  • art. 191 TFUE

    Richiamato dai ricorrenti, senza statuizione di merito da parte del TAR.

Massime di principio

  • La qualificazione di una variante come modifica sostanziale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l-bis), d.lgs. 152/2006 richiede la dimostrazione concreta che essa alteri le caratteristiche o il funzionamento dell'impianto e produca effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana; il mero elenco delle modifiche non è sufficiente a superare una perizia tecnica asseverata di segno contrario.
  • In una controversia sulla qualificazione di modifiche progettuali come non sostanziali, il ricorrente deve fornire elementi tecnici specifici e contrari rispetto alle risultanze della documentazione tecnica posta a fondamento dell'autorizzazione; una richiesta di verificazione o consulenza tecnica non può trasformarsi in un'indagine esplorativa sostitutiva dell'onere di allegazione e prova.
  • La partecipazione a una conferenza di servizi decisoria e l'acquisizione dei pareri degli enti competenti possono integrare l'istruttoria sulla non sostanzialità delle modifiche, salvo che il ricorrente dimostri l'omessa partecipazione di un'amministrazione necessaria o l'esistenza di elementi tecnici contrari non esaminati.
  • Le censure relative alla localizzazione, alla compatibilità ambientale o paesaggistica del progetto originario non sono utilmente proponibili nel giudizio concernente esclusivamente modifiche non sostanziali, quando tali profili siano già stati definiti dal provvedimento originario e non risultino specificamente incisi dalle varianti.
  • Qualora una delega regionale attribuisca ai Comuni le funzioni paesaggistiche per varianti non essenziali o non sostanziali, l'autorizzazione paesaggistica relativa a tali varianti rientra nella competenza comunale, ferma l'eventuale attrazione della competenza da parte di un commissario straordinario secondo la disciplina speciale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAutorizzazione paesaggisticaConferenza di servizi
RamiAmbienteBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzioneOnere della prova e principio dispositivo

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