Cassazione Penale, Sentenza n. 20558/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava la mancata motivazione della sentenza d'appello e la maturazione del termine di prescrizione. In appello il difensore aveva proposto un concordato con rinuncia ai motivi finalizzato alla conversione della pena in detenzione domiciliare, prevedendo tuttavia che la richiesta di pena sostitutiva rimanesse efficace anche in caso di mancato consenso del Procuratore generale. Il Procuratore generale non aderì al concordato; la Corte di appello accolse la richiesta di sostituzione della pena ma omise di decidere e motivare sui motivi originari di impugnazione (responsabilità penale, causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e trattamento sanzionatorio), ritenendo erroneamente che la rinuncia fosse da considerarsi efficace. Nel frattempo è maturata la prescrizione del reato (termine sette anni e sei mesi decorrente dal 21/08/2015).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: la rinuncia ai motivi, proposta come strumentale al concordato, non è risultata efficace in assenza del consenso del Procuratore generale, pertanto la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare e motivare sui motivi originari. Il vizio di omissione motivazionale, combinato con la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione (decorrenza e durata calcolate in motivazione), ha portato la Corte di Cassazione ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Norma richiamata quale possibile causa di non punibilità oggetto dei motivi di appello; la Corte d'appello non ha pronunciato motivatamente sulla sua applicabilità.
art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020
Citato per giustificare che il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti; norma usata per la procedura di trattazione del ricorso.
art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022
Richiamato quale norma che ha disposto la proroga che consente la trattazione del ricorso senza intervento delle parti; citazione di carattere procedurale.
Massime di principio
- Una rinuncia ai motivi formulata come parte di una proposta concordata è strumentale al buon esito del concordato; se il terzo necessario al concordato (es. Procuratore generale) non acconsente, la rinuncia non è efficacie e il giudice deve comunque esaminare e motivare sui motivi originari.
- L'accoglimento parziale della richiesta (es. sostituzione della pena) non supplisce all'obbligo del giudice di decidere e motivare su tutti i punti decisivi sollevati dalle parti: l'omissione può costituire vizio che legittima annullamento.
- Se per effetto di un vizio di motivazione o di gestione del giudizio sopravviene la prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto.
- Difensore e imputato, quando propongono accordi o rinunce in sede d'appello, dovrebbero prevedere espressamente alternative e chiarire l'efficacia delle rinunce in caso di mancato consenso, per evitare che la Corte interpreti la rinuncia come irrevocabile e ometta valutazioni necessarie.
- Il giudice deve verificare l'effettiva volontarietà ed efficacia della rinuncia ai motivi e motivare espressamente; l'assenza di motivazione su questioni rilevanti può comportare nullità o annullamento anche se alcuni esiti siano favorevoli all'imputato.
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