Cassazione Civile, Ordinanza n. 28437/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per il 2008 impugnato dalla società contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendo che la pretesa fosse identica a quella già oggetto di altro atto impositivo pendente davanti ad altro giudice. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché l'eccezione di duplicazione d'imposta sarebbe stata nuova in appello, non essendo stata proposta in primo grado; (2) omesso esame, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., del fatto che l'Ufficio aveva adottato un provvedimento di autotutela parziale sul successivo avviso di accertamento, correggendo gli errori ed escludendo gli importi già oggetto del primo atto; (3) terzo motivo non esaminato nel merito perché ritenuto assorbito. La società ha resistito con controricorso, anche sollevando eccezioni di inammissibilità poi disattese.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità del controricorso, ha accolto il primo motivo perché la questione della duplicazione della pretesa fiscale non risultava proposta in primo grado e quindi non poteva essere esaminata in appello ex art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, e ha accolto anche il secondo motivo perché la CTR aveva omesso di considerare il dedotto provvedimento di autotutela parziale. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
"violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del d. Lgs. n. 546 del 1992"
Nel processo tributario non possono essere esaminate in appello questioni o eccezioni nuove non dedotte in primo grado; se l'eccezione di duplicazione dell'imposta non era stata proposta davanti alla CTP, la CTR non avrebbe dovuto valutarla.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
"con riferimento all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c."
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione di legge dedotta contro la sentenza di appello.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
"violazione dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c."
Consente di censurare l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; qui l'omessa considerazione del provvedimento di autotutela parziale integra vizio della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel processo tributario è preclusa in appello la proposizione di eccezioni nuove che non risultino già dedotte in primo grado, e il giudice di secondo grado non può esaminarle d'ufficio.
- L'omessa considerazione, da parte del giudice di merito, di un fatto storico decisivo e ritualmente allegato, quale un provvedimento di autotutela parziale dell'Amministrazione, integra vizio censurabile in cassazione.
- Quando vengono accolti i motivi che investono la decisione di merito su questioni preliminari o su fatti decisivi, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice del merito per nuovo esame.
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