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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40828/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello relativa alla quantificazione della pena per il reato previsto dagli artt.73 e 80 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Ha dedotto due motivi: (1) violazione di legge per omessa notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia nominato (Avv. Andrea Luca Onesti), nonché celebrazione dell'udienza in sua assenza senza la nomina di un difensore sostitutivo d'ufficio ex art.97 c.p.p., con conseguente nullità ai sensi dell'art.178 lett. c) c.p.p.; (2) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante dell"ingente quantità. In sintesi, la difesa ha censurato la lesione del diritto di difesa per mancata informazione del nuovo difensore e per l'assenza di un sostituto d'ufficio.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al primo motivo. Dagli atti è risultata la regolare rinuncia del precedente difensore e la successiva nomina del nuovo difensore (deposito in cancelleria del 6/12/2024), ma il decreto di citazione notificato il 13/01/2025 non è stato notificato al nuovo difensore e l'udienza è stata celebrata dando atto dell'assenza del precedente difensore rinunciante. Inoltre la Corte di appello non ha proceduto alla nomina di un sostituto d'ufficio ex art.97 c.p.p. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato integrata la nullità a regime intermedio prevista dall'art.178 lett. c) c.p.p., annullando la sentenza impugnata senza rinvio e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.73

    Indica il reato di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti: il procedimento riguardava una condanna per reati di stupefacenti oggetto del giudizio.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.80

    Norma collegata al regime sanzionatorio/elementi aggravanti nel contesto della normativa sui stupefacenti; nel caso era rilevata una questione relativa all'aggravante dell"ingente quantità (secondo motivo, poi assorbito).

  • art. 97 cod. proc. pen.

    Imposta l'obbligo per il giudice di nominare un difensore d'ufficio qualora l'imputato non sia provvisto di difensore. La Corte ha ritenuto che, in mancanza della notifica al difensore di fiducia e dell'assenza di nomina di un sostituto, venga compromesso il diritto di difesa.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato in giurisprudenza per dire che la mancata eccezione del difensore d'ufficio non sana l'omesso avviso del difensore di fiducia: la Corte ha confermato che tale omissione determina nullità di ordine generale/intermedio.

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede la nullità degli atti processuali quando sia lesa la difesa; la Corte ha qualificato il vizio come nullità a regime intermedio, non sanabile dalla mancata eccezione, con conseguente annullamento.

Massime di principio

  • La notifica del decreto di citazione deve essere effettuata al difensore di fiducia attualmente nominato: se il precedente difensore ha rinunciato e ne è stato depositato atto di nomina di un nuovo difensore, la notifica indirizzata al difensore precedente può integrare una violazione del diritto di difesa.
  • Se all'udienza non è presente alcun difensore di fiducia il giudice deve nominare un sostituto d'ufficio ex art.97 c.p.p.; l'omissione di tale nomina aggrava la lesione del diritto di difesa e rende la nullità di ordine generale/intermedio.
  • L'omesso avviso al difensore di fiducia determina una nullità che non è sanata dalla mancata eccezione del difensore d'ufficio eventualmente nominato; pertanto il vizio può comportare l'annullamento della sentenza anche d'ufficio in sede di legittimità.
  • Nei ricorsi avverso sentenze che coinvolgono difesa assente per vizi di notifica, la Corte di cassazione può annullare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti per nuovo giudizio, con conseguente rinnovazione della fase processuale necessaria a garantire il diritto di difesa.
  • Per evitare rischi processuali, la parte (o il difensore) deve verificare che le comunicazioni e le notifiche siano indirizzate al difensore effettivamente nominato e provvedere tempestivamente al deposito in cancelleria della documentazione di rinuncia/nomina.

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