Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/09/2015 n. 8399 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

N O N D I S P O N I B I L E

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso di pagamento n. 12/2011, relativo agli anni 2009-2011, per complessivi 693,00 euro per ciascun anno, concernente i servizi di giardinaggio, nettezza e decoro delle aree cimiteriali concesse in uso. Ha sostenuto che la TARSU non fosse applicabile alle aree cimiteriali, che le cappelle fossero esenti in quanto luoghi destinati al culto religioso, che gli importi fossero stati calcolati in modo erroneo sulla base del numero di nicchie o tumuli anziché della superficie e che il pagamento dovesse gravare sui singoli occupanti dei loculi, non sul concessionario.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice amministrativo. La ricorrente ha proposto appello, ma la Commissione Tributaria Regionale lo ha rigettato e ha confermato la decisione di primo grado. Il Collegio ha chiarito che l'importo richiesto non costituisce una tassa sui rifiuti, bensì un canone o tariffa collegato al rapporto di concessione di un'area cimiteriale demaniale e ai servizi comunali di giardinaggio, nettezza e decoro. La controversia riguarda quindi la spettanza e la determinazione del corrispettivo nell'ambito di un rapporto concessorio, con esercizio di poteri amministrativi discrezionali, materia devoluta al giudice amministrativo. Le spese non sono state attribuite, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993

    La ricorrente ha invocato la norma per sostenere l'inapplicabilità della TARSU alle aree cimiteriali. Il giudice, tuttavia, non ha esaminato nel merito tale argomento, ritenendo che l'importo richiesto non fosse una tassa sui rifiuti.

  • Art. 68 del D.Lgs. n. 507/1993

    È richiamato in relazione al regolamento comunale sulla TARSU e all'asserita esenzione dei locali destinati al culto religioso. Anche questa questione è rimasta assorbita dal riconoscimento del difetto di giurisdizione tributaria.

  • Art. 54 del Regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi funebri e cimiteriali del Comune di Napoli, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 21 febbraio 2006

    I servizi cimiteriali così come precisati dal presente regolamento, si distinguono generalmente in servizi gratuiti e servizi a pagamento; i servizi a pagamento sono ... il giardinaggio e la nettezza delle aree cimiteriali e la manutenzione degli spazi e delle infrastrutture cimiteriali.

    La disposizione costituisce la base regolamentare della richiesta economica e qualifica giardinaggio, nettezza, decoro e manutenzione come servizi cimiteriali a pagamento, non come prestazioni soggette a TARSU.

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 7 ottobre 2009, n. 6132

    Richiamata come precedente sulla giurisdizione amministrativa nelle controversie relative ai corrispettivi per servizi di giardinaggio, nettezza e decoro delle aree cimiteriali.

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 19 novembre 2009, n. 7258

    Richiamata quale ulteriore precedente a sostegno della competenza del giudice amministrativo per controversie inerenti ai corrispettivi dei servizi cimiteriali.

  • TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 20 maggio 2013, n. 1441

    Richiamata per il principio secondo cui le controversie relative a corrispettivi nell'ambito di servizi cimiteriali in concessione, come l'illuminazione votiva, rientrano nella giurisdizione amministrativa.

Massime di principio

  • Per determinare il giudice competente occorre qualificare concretamente la prestazione richiesta dall'amministrazione, senza basarsi soltanto sulla denominazione utilizzata nell'avviso. Un importo riferito a servizi di giardinaggio, pulizia, decoro o manutenzione può essere un canone o corrispettivo concessorio, anziché un tributo.
  • Le controversie sulla spettanza, sulla quantificazione o sui criteri di applicazione di corrispettivi collegati alla concessione di aree cimiteriali e all'erogazione di servizi pubblici possono rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo.
  • Le eccezioni relative all'esenzione dalla TARSU, alla produzione di rifiuti o alla superficie tassabile non vengono esaminate dal giudice tributario se l'atto riguarda in realtà un corrispettivo concessorio e non un tributo.
  • Quando una sentenza dichiara il difetto di giurisdizione, la controversia deve essere riassunta davanti al giudice indicato entro i termini processuali applicabili, per evitare la perdita degli effetti della domanda.
  • Il concessionario dell'area può essere considerato il debitore del corrispettivo per i servizi resi a suo beneficio, salvo che il regolamento, il titolo concessorio o il contratto dispongano diversamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.