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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40752/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente assicurativo)

La controversia

La lite nasce dal passaggio di consegne di un'agenzia assicurativa. L'agente uscente ha agito per ottenere il pagamento di varie poste: crediti provvigionali maturati su polizze e regolamenti premi, somme annotate in un conto corrente interno tra agenti, anticipi di premi versati per clienti e un credito che assumeva ceduto da una società terza al momento della cessione/trasferimento della gestione. La corte d'appello aveva accolto solo in parte l'appello: per alcune poste aveva escluso la prescrizione ma ritenuto i crediti inesigibili perché inseriti in un conto corrente non ancora chiuso; per altre aveva escluso la legittimazione passiva dell'agente subentrante, ravvisando la competenza della compagnia assicuratrice; per il credito ceduto aveva ritenuto non provata la cessione né la sua tempestiva notificazione al debitore ceduto. Con il ricorso per cassazione l'agente uscente ha dedotto: violazione del giudicato interno e degli artt. 329, 2909 c.c.; omessa considerazione della non contestazione e dell'onere della prova; falsa applicazione delle norme sul conto corrente (artt. 1823, 1831, 1833 c.c.) in relazione all'esigibilità del saldo; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla pretesa assunzione dell'obbligo di recupero dei premi verso i clienti e sulla cessione del credito; ulteriori censure di violazione delle norme processuali e dell'onere probatorio quanto al credito ceduto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la declaratoria di prescrizione non presuppone un giudicato interno sull'esigibilità del credito e, comunque, nel conto corrente la prescrizione decorre dalla chiusura del conto, sicché le poste inserite in un rapporto ancora aperto erano inesigibili. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi, sia per difetto di autosufficienza e specificità ex art. 366 c.p.c., sia perché diretti a contestare una ricostruzione di fatto riservata al giudice di merito, sia perché la sentenza impugnata era sorretta da rationes decidendi autonome e non tutte efficacemente censurate. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Individua i vizi denunciabili in cassazione; la Corte ribadisce che la violazione di legge riguarda l'erronea individuazione o applicazione della norma, mentre l'erronea ricognizione dei fatti è riservata al merito.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta formazione del giudicato interno, ma la Corte esclude che sulla esigibilità si fosse formato un giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato in tema di giudicato sostanziale, escluso nel caso concreto quanto all'esigibilità dei crediti.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza di mancata contestazione è ritenuta inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per l'onere probatorio; la Corte osserva che il ricorrente non individua specificamente il punto decisivo degli atti che proverebbe l'allegata mancata contestazione o la prova del credito.

  • art. 1823 c.c.

    Nel conto corrente i crediti sono resi inesigibili per la durata del rapporto e il saldo è esigibile alla chiusura del conto.

  • art. 1831 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sul conto corrente per contestare la decisione di merito sull'inesigibilità.

  • art. 1833 c.c.

    Richiamato in relazione al regime del conto corrente e alla regolazione del saldo.

  • art. 1845 c.c.

    È indicato come norma da cui, nell'apertura di credito, può dipendere l'esigibilità in caso di recesso o scadenza del termine.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude il vizio di omessa pronuncia, perché il giudice d'appello si è comunque pronunciato sulle domande formulate.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza d'appello non è apparente né mancante; la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sul difetto di motivazione.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla contestazione del credito ceduto, ma la censura è respinta per difetto di specificità.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato quanto alla fase di trattazione e alle preclusioni sulle contestazioni, ma il motivo è comunque inammissibile.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nella censura processuale sul credito ceduto, senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 366 c.p.c.

    È la base dell'onere di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione; la mancanza di indicazioni puntuali rende i motivi inammissibili.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve riportare o indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti; la Corte dichiara inammissibili più censure per tale difetto.

  • art. 111 Cost.

    La Corte richiama il contenuto minimo costituzionale della motivazione, non violato nel caso concreto.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per la prescrizione triennale delle provvigioni, ma la Corte chiarisce che la questione è superata dalla diversa logica del conto corrente e dall'inesigibilità fino alla chiusura.

  • art. 2959 c.c.

    La Corte lo richiama per spiegare che, nelle prescrizioni presuntive, l'eccezione non equivale ad ammissione del debito; più in generale, la sola eccezione di prescrizione non comporta riconoscimento del diritto.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel conto corrente i crediti annotati non sono esigibili durante la pendenza del rapporto, poiché l'esigibilità del saldo matura alla chiusura del conto; di conseguenza, la decorrenza della prescrizione è collegata alla chiusura del rapporto.
  • La pronuncia di prescrizione non implica, di per sé, un accertamento positivo dell'esigibilità del credito né un giudicato interno su tale profilo: la prescrizione opera sul piano dell'estinzione del diritto per inerzia del titolare.
  • L'eccezione di prescrizione non comporta un'ammissione del fatto costitutivo del credito; il solo fatto di opporla non vale riconoscimento del debito.
  • In cassazione, le censure devono essere specifiche e autosufficienti: il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti, i documenti e i passaggi processuali rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Il vizio di violazione di legge non può essere usato per contestare la mera ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: se si critica la valutazione delle prove o la qualificazione fattuale, il sindacato di legittimità non può sostituirsi al merito.
  • Quando la sentenza di merito è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola, il ricorrente deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ratio rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette di decidere su una domanda o un'eccezione; non basta contestare le ragioni giuridiche o fattuali poste a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteConto correnteInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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