Cassazione Civile, Ordinanza n. 24051/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del capo della sentenza tributaria che condannava l’ente resistente al pagamento delle spese legali in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Nel giudizio presupposto, instaurato contro una pluralità di cartelle di pagamento emesse nei confronti di una società assistita dal ricorrente, la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e liquidato le spese in euro 200 in favore del difensore. Poiché il pagamento non era intervenuto nel termine di 90 giorni previsto per l’ottemperanza, il ricorrente aveva chiesto l’esecuzione del giudicato. La Commissione tributaria regionale aveva dato atto della cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento del dovuto, ma aveva comunque condannato l’ente al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidandole complessivamente in euro 160 oltre accessori, senza distinguere analiticamente le fasi e con un importo inferiore ai parametri medi e persino minimi del d.m. n. 55/2014. Con il ricorso per cassazione l’avvocato deduceva violazione dell’art. 4 del d.m. 55/2014, delle tabelle allegate, dell’art. 15 del d.lgs. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la liquidazione fosse globale e immotivata, e che non potesse scendere sotto i minimi tariffari senza adeguata giustificazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché, in tema di liquidazione delle spese processuali secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, il giudice deve indicare i criteri seguiti quando si discosta in modo apprezzabile dai parametri medi e, soprattutto, non può liquidare compensi al di sotto dei valori minimi. Ha inoltre ribadito che, in presenza di nota spese specifica, il giudice non può procedere a una rideterminazione globale e inferiore senza spiegare l’eliminazione o la riduzione delle singole voci. Poiché la sentenza impugnata aveva liquidato euro 160 su un valore della controversia di euro 291,82, scendendo sotto i minimi tabellari senza adeguata motivazione, la Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione
art. 4 d.m. 5 aprile 2014, n. 55
disciplina i parametri per la liquidazione dei compensi professionali
tabella 1 d.m. 5 aprile 2014, n. 55
richiamata per la determinazione dei compensi in relazione al valore della causa
tabella 2 d.m. 5 aprile 2014, n. 55
richiamata per la determinazione dei compensi in relazione al valore della causa
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato ai fini della disciplina delle spese nel processo tributario
art. 132 c.p.c.
richiamato a sostegno del vizio di motivazione della liquidazione delle spese
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato a sostegno dell’obbligo di motivazione concisa ma sufficiente
art. 69 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
indicato come termine di 90 giorni per l’esecuzione della sentenza nel giudizio di ottemperanza
art. 2 d.m. 5 aprile 2014, n. 55
richiamato per l’aumento del 15% a titolo di spese forfettarie
artt. 4 e ss. d.m. 5 aprile 2014, n. 55
utilizzati dalla CTR come base per la liquidazione delle spese
art. 24 l. n. 794 del 1942
richiamato per il principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari, poi coordinato con la disciplina successiva
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato nel testo come disciplina dei parametri di liquidazione delle spese
d.m. 8 marzo 2018, n. 37
richiamato quale modifica del d.m. n. 55/2014
Massime di principio
- Quando la liquidazione delle spese avviene sulla base dei parametri ministeriali, il giudice non può scendere sotto i valori minimi previsti dalle tabelle, salvo diversa convenzione tra le parti.
- Se la parte vittoriosa ha prodotto una nota spese specifica, la liquidazione non può essere operata in modo meramente globale e inferiore alle voci esposte senza una motivazione adeguata sulla eliminazione o riduzione delle singole voci.
- Lo scostamento apprezzabile dai parametri medi richiede l’indicazione dei criteri di liquidazione seguiti, mentre una motivazione concisa è sufficiente solo se consente comunque il controllo di legittimità sulla conformità della decisione alle risultanze di causa e ai parametri applicabili.
- La distinzione tra spese ed onorari per ciascun grado di giudizio è necessaria per consentire il controllo della liquidazione; non è invece sempre richiesta la separata indicazione di ogni singola fase se non emerge una nota spese specifica.
- Nel processo tributario, il giudizio di ottemperanza può condurre alla condanna alle spese per l’inadempimento dell’obbligo di pagamento stabilito dal giudicato, ma la relativa liquidazione resta soggetta alle regole generali sui compensi professionali.
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