Sentenza n. 450/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’aggiudicazione di una fornitura di materiali di consumo per iniettori radiologici, nonché gli atti presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto l’aggiudicazione di una fornitura di materiali di consumo per un iniettore radiologico, dopo un parere favorevole di conformità. L’amministrazione aveva successivamente sospeso l’esecuzione e avviato il procedimento di revoca, richiamando una prescrizione del manuale d’uso del produttore dell’iniettore, secondo cui dovevano essere utilizzati esclusivamente materiali raccomandati dal produttore. Un successivo parere dell’unità di ingegneria clinica aveva ritenuto imprescindibile l’uso di materiali certificati dal produttore per garantire sicurezza e funzionamento dell’apparecchiatura. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 21-quinquies l. 241/1990 e lesione del legittimo affidamento, sostenendo che la revoca derivasse da un mero riesame della documentazione già acquisita e non da sopravvenienze; eccesso di potere per errore di fatto, poiché i propri prodotti erano stati dichiarati equivalenti, corredati da scheda tecnica e muniti di conformità secondo la disciplina applicabile; difetto di istruttoria, contraddittorietà, manifesta illogicità e irragionevolezza, per il contrasto tra il precedente parere favorevole e quelli successivi. L’amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione, qualificando la controversia come relativa alla fase esecutiva del contratto, e ha sostenuto la legittimità del ritiro in autotutela in ragione dell’interesse alla sicurezza dei dispositivi, richiamando anche il malfunzionamento di numerosi connettori e le prescrizioni del manuale del produttore. La ricorrente ha contestato che tali circostanze fossero state poste a fondamento del provvedimento e ha denunciato un’inammissibile integrazione postuma della motivazione. Sono state inoltre esaminate e respinte le eccezioni relative alla tardività della memoria di replica e all’inammissibilità di uno screenshot, ritenuto irrilevante.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa. La controversia riguardava il ritiro in autotutela dell’aggiudicazione, non una risoluzione o un recesso contrattuale: l’amministrazione aveva esercitato un potere autoritativo fondato su una nuova valutazione dell’idoneità della prestazione rispetto alle esigenze della procedura. La giurisdizione sussiste anche in presenza di anticipata esecuzione del contratto non ancora stipulato e, in determinate condizioni, anche dopo la stipula, quando sia stato esercitato un potere autoritativo. Nel merito, il Tribunale ha accolto congiuntamente i primi tre motivi. Il provvedimento di revoca era fondato esclusivamente sulla rilettura del manuale d’uso del produttore e sulla raccomandazione di utilizzare materiali della stessa marca. Tale raccomandazione non dimostrava l’effettiva incompatibilità o pericolosità dei prodotti della ricorrente e non poteva giustificare una compressione del principio di accesso al mercato. Il presunto malfunzionamento di 1.200 connettori non era stato collegato, né nel procedimento né nel provvedimento, all’incompatibilità con gli iniettori dell’amministrazione o a concreti rischi per la sicurezza; inoltre, non era stato considerato nei pareri tecnici richiamati dall’atto di revoca. Anche l’eventuale violazione di brevetti non risultava accertata, essendo stata prospettata soltanto dalla concorrente e non potendo essere desunta dalla sua mera dichiarazione; un simile accertamento avrebbe dovuto precedere l’adozione della revoca. È stata quindi riscontrata una carenza radicale di istruttoria sulla reale sicurezza e compatibilità dei dispositivi, nonché contraddittorietà e insufficienza motivazionale. Il provvedimento di revoca e gli atti impugnati sono stati annullati. È stata assorbita la domanda subordinata di indennizzo ex art. 21-quinquies l. 241/1990. La domanda risarcitoria, sia in forma specifica sia per equivalente, è stata respinta: l’annullamento della revoca determina la reviviscenza dell’aggiudicazione e consente l’esecuzione della fornitura e il pagamento del prezzo pattuito, senza necessità di una distinta pronuncia di condanna. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in euro 2.500, oltre accessori; irripetibili le spese nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
La revoca dell’aggiudicazione è stata ricondotta all’esercizio di un potere autoritativo, ma il suo esercizio è risultato illegittimo per l’insufficiente istruttoria e motivazione sulle ragioni di inidoneità della prestazione; la domanda subordinata di indennizzo è stata assorbita.
art. 3 d.lgs. 36/2023
Il principio di accesso al mercato impedisce che una mera raccomandazione del produttore, diretta a favorire l’uso esclusivo dei propri consumabili, determini una compressione ingiustificata della concorrenza e dell’accesso al mercato.
art. 122 d.lgs. 36/2023
La disposizione sulla risoluzione contrattuale è stata ritenuta non applicabile, poiché l’atto impugnato non costituiva una risoluzione, ma il ritiro autoritativo dell’aggiudicazione.
art. 123 d.lgs. 36/2023
La disciplina del recesso contrattuale è stata ritenuta non applicabile per la medesima ragione: l’amministrazione aveva esercitato un potere di autotutela sull’aggiudicazione.
art. 50, comma 6, d.lgs. 36/2023
In caso di anticipata esecuzione senza successiva stipula, il fornitore conserva il titolo al pagamento del prezzo per le prestazioni rese secondo la disposizione richiamata dal giudice.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La memoria della ricorrente è stata qualificata come memoria di replica alle difese e ai nuovi documenti della resistente e, pertanto, non è stata considerata tardiva.
art. 119, comma 2, c.p.a.
Nel rito applicabile alla controversia, la memoria di replica può essere depositata sino a dieci giorni liberi prima dell’udienza pubblica.
Regolamento (UE) 2017/745 (MDR)
È stato richiamato dalla ricorrente quale fondamento della dichiarata equivalenza e conformità dei consumabili, ma la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
Massime di principio
- La revoca dell’aggiudicazione, anche quando il contratto abbia avuto un’iniziale esecuzione o non risulti definitivamente stipulato, conserva natura autoritativa se l’amministrazione esercita un potere di nuova valutazione dell’idoneità della prestazione rispetto alle esigenze pubbliche; in tal caso la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa, distinguendosi dalla risoluzione o dal recesso contrattuale.
- Una prescrizione o raccomandazione contenuta nel manuale d’uso del produttore di un dispositivo non dimostra, di per sé, l’incompatibilità o la pericolosità di prodotti equivalenti di altro operatore e non può giustificare il ritiro dell’aggiudicazione senza una concreta verifica tecnica della sicurezza e funzionalità della prestazione.
- L’amministrazione non può fondare la revoca di un’aggiudicazione su circostanze non accertate nel procedimento o non esplicitate nel provvedimento, né integrare postumamente la motivazione mediante difese processuali; eventuali malfunzionamenti devono essere specificamente collegati alla prestazione contestata e ai concreti rischi che si intendono prevenire.
- La dedotta violazione di un brevetto non può essere ritenuta accertata sulla base della sola dichiarazione del soggetto che si assume leso: prima di adottare la revoca dell’aggiudicazione occorre un previo e adeguato accertamento della violazione, nel rispetto del principio tempus regit actum.
- Il principio di accesso al mercato impedisce alla stazione appaltante di tutelare, in assenza di comprovate ragioni tecniche o di sicurezza, una situazione di monopolio del produttore dell’apparecchiatura sui materiali di consumo compatibili.
- L’annullamento della revoca dell’aggiudicazione determina la reviviscenza dell’aggiudicazione e, ove la fornitura sia stata eseguita o anticipatamente eseguita, il diritto dell’operatore al pagamento del prezzo secondo il titolo contrattuale o secondo l’art. 50, comma 6, d.lgs. 36/2023, senza necessità di una distinta condanna risarcitoria in forma specifica.
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