Provvedimento del 02/08/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento estende, dal giorno di pubblicazione sul sito dell’Agenzia, l’accesso telematico gratuito e senza tributi alle banche dati ipotecaria e catastale anche alle persone non fisiche registrate ai servizi Entratel e Fisconline, per gli immobili di cui risultino titolari, anche solo in parte, di diritti reali. La consultazione avviene tramite soggetti incaricati e produce esito solo se il codice fiscale nelle banche dati coincide con quello del soggetto abilitato.
Estensione della consultazione telematica gratuita delle banche dati ipotecaria e catastale alle persone non fisiche
Estensione della consultazione telematica gratuita alle persone non fisiche
Il provvedimento disciplina l’estensione del servizio di consultazione telematica, gratuita e in esenzione da tributi, delle banche dati ipotecaria e catastale anche alle persone non fisiche. L’intervento riguarda i beni immobili rispetto ai quali il soggetto richiedente risulti titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
Ambito di applicazione
L’estensione opera a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Il servizio riguarda esclusivamente gli immobili per i quali la persona non fisica risulti titolare di diritti reali rilevanti, secondo le risultanze delle banche dati catastali e ipotecarie.
Soggetti ammessi e modalità di accesso
L’accesso è esteso alle persone non fisiche registrate ai servizi telematici Entratel e Fisconline, richiamati rispettivamente al Capo II e al Capo IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. L’accesso alle informazioni avviene tramite soggetti appositamente incaricati, secondo le regole già previste per tali servizi telematici.
Contenuto della consultazione
Per gli atti catastali, la consultazione riguarda gli immobili di cui la persona non fisica risulta intestataria. Per i registri immobiliari, il servizio consente di consultare le formalità informatizzate in cui siano presenti sia la persona non fisica, sia gli immobili di cui la medesima risulta intestataria negli atti catastali.
Condizione tecnica per l’esito della consultazione
Il servizio rende disponibile il relativo esito soltanto se il codice fiscale presente nelle banche dati ipotecaria e catastale coincide con quello del titolare dell’abilitazione ai servizi Fisconline o Entratel. Tale coincidenza costituisce quindi condizione necessaria per l’accesso all’esito della consultazione.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- l’art. 6, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che prevede la consultazione gratuita e demanda a un provvedimento attuativo la definizione di modalità e tempi per l’estensione telematica;
- l’art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l’incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate dal 1° dicembre 2012;
- il provvedimento del 4 marzo 2014, che aveva già definito le modalità di consultazione telematica gratuita per le persone fisiche;
- la legge 27 febbraio 1985, n. 52, e il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per il quadro ordinamentale e di attribuzioni dell’Agenzia delle entrate.
Effetti e pubblicazione
La pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 2 agosto 2016, ed è firmato dal Direttore dell’Agenzia, Rossella Orlandi.
Testo integrale
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