Cassazione Penale, Sentenza n. 2310/2024 del 18/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava (1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'esclusione della scriminante della legittima difesa (anche putativa), sostenendo che l'imputato era stato prima aggredito dal padre con martello e coltello e che, raggiunto e nuovamente minacciato, avrebbe reagito per difesa; si contestava il presunto travisamento delle dichiarazioni del consulente e dei testi. (2) Si prospettava l'eccesso colposo nella reazione difensiva. (3) In motivo nuovo si contestava la determinazione della pena: si chiedeva che fosse applicata la disciplina previgente all'art. 577 c.p. (norma entrata in vigore il 9/8/2019) e quindi il bilanciamento delle circostanze attenuanti rispetto all'aggravante derivante dal rapporto di filiazione, dato che il fatto era commesso il 5/8/2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni di merito già valutate. Ha ritenuto manifestamente infondati i profili di travisamento delle prove e di scriminanti (legittima difesa, eccesso colposo, legittima difesa putativa), confermando la ricostruzione dei giudici di merito: l'omicidio è stato consumato in due fasi, la prima cessata con l'allontanamento della vittima e la seconda (all'esterno) caratterizzata dall'inseguimento e dalle oltre 45 coltellate inferte dall'imputato con chiaro intento di vendetta. Il motivo nuovo è stato dichiarato inammissibile perché estraneo ai motivi principali e comunque non idoneo a fondare rilievo d'ufficio; inoltre la doglianza sulla commisurazione della pena non è stata ritenuta idonea a configurare pena illegale. Il provvedimento impugnato è stato quindi confermato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 575 c.p.
Norma che definisce il reato di omicidio; la condanna è stata inflitta per omicidio aggravato.
art. 577 c.p.
Richiamata in relazione all'aggravante del rapporto di filiazione; la questione sull'applicabilità delle modifiche normative è stata sollevata come motivo nuovo ma ritenuta non decisiva e inammissibile.
art. 99 c.p.
Richiamato per la recidiva; incide sulla determinazione della pena.
art. 52 c.p.
Norma sulla legittima difesa materiale: il ricorso invocava la sua applicazione, ma la Corte ha ritenuto che nel caso specifico il pericolo era cessato e la reazione era punitiva, non difensiva.
art. 59, comma 4, c.p.
Riguarda la legittima difesa putativa; la Corte ha comunque ritenuto assente prova di uno stato percettivo tale da giustificare la putativa scriminante.
artt. 192 e 530 c.p.p.
Richiamati dal ricorrente in relazione a presunti vizi di motivazione e travisamento della prova; la Cassazione ha rilevato che le critiche erano generiche e non indicavano specifici travisamenti o omissioni idonei a inficiare il giudizio di merito.
art. 55 c.p.
Norma sull'eccesso colposo: invocata dal ricorrente ma la Corte ha ricordato che l'eccesso colposo può operare solo se la scriminante (difesa legittima) sussiste, circostanza esclusa dai giudici di merito.
art. 2 c.p. (principio di irretroattività)
Richiamato nel motivo nuovo per sostenere l'applicabilità della disciplina previgente; la Corte ha ritenuto il motivo nuovo inammissibile e, comunque, non decisivo perché i giudici di merito avevano escluso in fatto la prevalenza delle attenuanti.
art. 69 c.p.
Norma sul giudizio di prevalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti: il ricorso lamentava un errato bilanciamento alla luce della nuova disciplina, ma la Cassazione ha ritenuto la questione inammissibile e comunque non decisiva.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso: applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.
art. 609, comma 2, c.p.p.
Richiamato dalla difesa in riferimento alla non rilevabilità d'ufficio di talune questioni; la Corte ha precisato che la presunta illegittimità della pena non ricade necessariamente nella fattispecie di rilevabilità d'ufficio.
Massime di principio
- La legittima difesa richiede un pericolo attuale, concreto e non arbitrario: se l'aggressione è cessata e la vittima si allontana, una reazione aggressiva successiva tende a escludere la scriminante.
- La legittima difesa putativa richiede riscontri oggettivi sullo stato percettivo dell'agente; mere affermazioni soggettive prive di riscontro probatorio sono insufficienti.
- L'eccesso colposo nella difesa è ipotizzabile solo se in primo luogo sussiste la scriminante della difesa legittima; senza di essa non opera l'eccesso colposo.
- In Cassazione i motivi che si limitano a riformulare la ricostruzione dei fatti già valutata in sede di merito, senza denunciare specifici travisamenti o omissioni, sono inammissibili per genericità e ripetizione.
- I motivi nuovi in cassazione devono derivare o sviluppare i motivi principali; non è ammesso introdurre questioni sostanzialmente nuove non tempestivamente dedotte in grado di merito.
- Un errore nella commisurazione della pena dà luogo a pena illegittima solo se la sanzione risultante eccede qualitativamente o quantitativamente i limiti edittali; altrimenti l'errore può essere vizio motivazionale ma non sempre comporta rilevabilità d'ufficio.
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