Cassazione Penale, Sentenza n. 44221/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva (1) la dichiarazione di non esecutività della sentenza del Tribunale di Bergamo 27/11/2012 (irrevocabile 21/04/2015) per mancata notifica all'imputato; e, in subordine, (2) la restituzione in termini per proporre appello contro quella sentenza. Il Tribunale dell'esecuzione aveva rigettato entrambe le istanze ritenendo che le notifiche fossero state regolarmente effettuate al difensore d'ufficio ex art. 161, comma 4 c.p.p. (per inidoneità del domicilio dichiarato), che mancava prova della non conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, e che la richiesta di rimessione era tardiva e priva dei presupposti (oltre i 10 giorni e senza prova di caso fortuito o forza maggiore).
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondato il motivo relativo al termine per la restituzione in termini, perchè la sentenza contumaciale del 27/11/2012 era soggetta al vecchio testo dell'art. 175 c.p.p., che prevedeva un termine di 30 giorni dall'effettiva conoscenza; il termine era quindi rispettato (conoscenza 18/11/2022, istanza depositata 15/12/2022). Il motivo riguardante la non esecutività per difetto di notifica è stato invece rigettato: le notifiche al difensore d'ufficio nominato successivamente alla rinuncia del difensore di fiducia sono state considerate regolari, atteso che l'imputato era stato arrestato, irreperibile al domicilio dichiarato e risultava elettivamente domiciliato presso il difensore d'ufficio (applicazione dell'art. 161, comma 4 c.p.p.). Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla parte che aveva rigettato la restituzione in termini e il procedimento è rinviato al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio su quel punto; il resto del ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
"la richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento"
Applicazione del testo previgente dell'art. 175 alle sentenze contumaciali emesse nel 2012: il termine per la richiesta di restituzione in termini è di 30 giorni dall'effettiva conoscenza, e nel caso è stato rispettato.
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Le notifiche effettuate al difensore d'ufficio sono regolari quando il difensore è stato nominato (es. dopo rinuncia del difensore di fiducia) e l'imputato è irreperibile nel domicilio dichiarato; l'elezione di domicilio presso il difensore rende inapplicabile la ricerca per irreperibilità e legittima la notifica al difensore d'ufficio.
Massime di principio
- Per le sentenze contumaciali pronunciate antecedentemente alla modifica normativa occorre verificare quale testo di legge era vigente: per le sentenze del 2012 si applicava il previgente art. 175 c.p.p. con termine di 30 giorni per la restituzione in termini.
- La regolarità della notifica al difensore d'ufficio va valutata in concreto: se il difensore è stato legittimamente nominato (ad es. dopo rinuncia del difensore di fiducia) e l'imputato è irreperibile nel domicilio dichiarato, la notifica al difensore è valida ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p.
- Il ricorrente non può limitarsi a invocare l'assenza di rapporto con il difensore d'ufficio; è necessario fornire elementi che dimostrino l'irregolarità della procedura di notifica o l'effettiva mancata conoscenza, altrimenti il giudice può ritenere valida la notifica se ricorrono i presupposti normativi.
- In caso di domanda di rimessione in termini, occorre controllare la tempestività rispetto al termine applicabile (10 o 30 giorni a seconda del periodo normativo e della natura del provvedimento) e fornire prova delle ragioni della mancata impugnazione (caso fortuito/forza maggiore) se richiesto.
- La giurisprudenza sul processo in assenza non è automaticamente estendibile al processo per contumacia: bisogna distinguere le discipline e i presupposti applicabili a ciascuna fattispecie.
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