Sentenza n. 1700/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 2341/2015 del 16 dicembre 2015, munita di formula esecutiva e notificata, confermata con sentenza della Corte d’Appello di Napoli, Sezione Lavoro, n. 6517/2019, pubblicata il 18 dicembre 2019, notificata il 16 gennaio 2020 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell'ASL nell'esecuzione del giudicato relativo al reinquadramento, alla ricostruzione di carriera e alle conseguenze economiche
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, e della Corte d'Appello di Napoli, passate in giudicato, che avevano accertato il suo diritto al reinquadramento e alla ricostruzione della carriera mediante computo di tre anni e sei mesi di servizio prestato con contratti a tempo determinato, oltre al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Ha dedotto la persistente inerzia dell'ASL nonostante la notificazione dei titoli esecutivi e ne ha chiesto l'esecuzione entro un termine, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l'ASL ha comunicato di avere adottato la determina n. 1262 del 3 febbraio 2026, con cui ha disposto la ricostruzione dell'anzianità di servizio e il reinquadramento giuridico. L'Amministrazione ha inoltre sostenuto che la condanna alle differenze retributive fosse generica e non costituisse titolo esecutivo idoneo all'ottemperanza, chiedendo la declaratoria di carenza di interesse e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nel corso del giudizio, l'ASL ha adottato la determina n. 1262 del 3 febbraio 2026, dando esecuzione all'obbligo principale di ricostruzione della carriera e reinquadramento e soddisfacendo la pretesa sostanziale azionata. La cessazione della materia del contendere non ha escluso la decisione sulle spese. Applicando il principio della soccombenza virtuale, il Collegio ha ritenuto che il ricorso fosse fondato al momento della proposizione, poiché l'Amministrazione era rimasta inadempiente a un obbligo derivante da sentenza passata in giudicato e aveva adempiuto solo dopo l'instaurazione del giudizio. L'ASL è stata quindi considerata virtualmente soccombente e condannata a rifondere alla ricorrente € 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il giudice non ha definito autonomamente la questione relativa alla pretesa genericità della condanna alle differenze retributive, non risultando necessaria ai fini della declaratoria adottata.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La piena soddisfazione della pretesa sostanziale durante il giudizio, con il venir meno delle ragioni di contrasto e l'inutilità della prosecuzione del processo, impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 26 c.p.a.
Richiama, per la regolazione delle spese nel processo amministrativo, il principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c.
art. 91 c.p.c.
In caso di cessazione della materia del contendere, le spese sono regolate secondo la soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito del giudizio senza l'attività satisfattiva intervenuta in corso di causa.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., non essendo più utile la prosecuzione del processo.
- La cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la compensazione delle spese: il giudice deve regolarle secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Ai fini della soccombenza virtuale, occorre valutare la fondatezza del ricorso al momento della sua proposizione e stabilire quale sarebbe stato l'esito del giudizio se l'amministrazione non avesse adempiuto durante il processo.
- L'amministrazione che esegue il giudicato soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, ponendo fine alla controversia, è virtualmente soccombente e deve rifondere le spese quando l'azione era necessaria e fondata al momento della proposizione.
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