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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09415/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La persona condannata, per il tramite del difensore, ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, che aveva negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra otto sentenze di condanna relative a reati eterogenei commessi tra il 2012 e il 2019. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione ritenendo insussistenti i necessari indicatori, valorizzando la notevole eterogeneità dei fatti, la distanza temporale tra il primo reato e quelli successivi, la distanza tra alcuni reati omogenei e la natura non programmata ma occasionale di violazioni come l'evasione e le violazioni del foglio di via e della misura di prevenzione. Il ricorrente ha dedotto manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il diniego fosse fondato essenzialmente sulla sola distanza temporale tra i reati, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, e che l'affermazione secondo cui i fatti sarebbero espressione di uno stile di vita fosse apodittica e quindi motivazione apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse logica e conforme ai principi in materia di reato continuato, perché aveva escluso la presenza di concreti indicatori dell'unitaria programmazione criminosa al momento del primo reato, considerando le forti diversità tra i fatti, la distanza temporale e la natura occasionalmente estemporanea di alcuni reati. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva indicato elementi concreti idonei a dimostrare la programmazione originaria dei delitti. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    richiamato solo come uno dei reati oggetto delle sentenze di condanna considerate ai fini della richiesta di continuazione

  • art. 81 c.p.

    norma implicita di riferimento per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per la possibilità di escludere il pagamento alla Cassa delle ammende solo se risulti che la parte non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074

    Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea

    il vincolo della continuazione richiede prova di una programmazione originaria e non può essere riconosciuto sulla sola base di uno o più indici isolati se i fatti successivi risultano estemporanei

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone una verifica concreta e complessiva di indicatori sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, non essendo sufficiente la mera esistenza di alcuni indici favorevoli.
  • Per affermare il vincolo della continuazione occorre che, già al momento del primo reato, i successivi risultassero programmati almeno nelle loro linee essenziali; in difetto, i reati restano espressione di determinazioni autonome.
  • La distanza temporale, l'eterogeneità dei fatti e la natura occasionale di alcune violazioni possono legittimamente escludere la continuazione quando non siano accompagnate da elementi certi di programmazione unitaria.
  • Chi invoca la continuazione deve allegare elementi concreti idonei a dimostrare l'originaria progettazione dei reati, non bastando contestare in astratto il ragionamento del giudice di merito o lamentare la sola valorizzazione del dato temporale.
  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che censuri la motivazione del diniego di continuazione senza confrontarsi con l'assenza, accertata dal giudice dell'esecuzione, di concreti indizi di un medesimo disegno criminoso.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioniPena e commisurazione
RamiEsecuzione penaleProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

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