Sentenza n. 1555/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento della determinazione n. A00494 del 23 luglio 2025, pubblicata sul sito istituzionale in pari data, con cui il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato la graduatoria finale di merito della procedura riservata per la copertura di n. 7 unità di personale da inquadrare nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, profilo “Funzionario economico-finanziario” (Cod. 02-Eco), nella parte in cui non colloca la ricorrente in posizione utile per la nomina; dei verbali della Commissione esaminatrice, ivi compresi i verbali delle prove orali e quello di valutazione dei titoli, presupposti dalla determina impugnata, e in particolare del verbale n. 9 del 15 luglio 2025, nella parte relativa alla valutazione dei titoli della ricorrente (individuata con codice “FE20”); di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa la determinazione n. A00338 del 15 maggio 2025, recante l’avviso di selezione, ove interpretata in senso ostativo all’accoglimento del presente ricorso; nonché per l’annullamento, per invalidità derivata, del contratto individuale di lavoro già stipulato con il controinteressato, Sig. Alessandro Aquilante, ultimo candidato utilmente collocato in graduatoria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito della procedura riservata per la copertura di sette posti di funzionario economico-finanziario, nella parte in cui non colloca la ricorrente in posizione utile, nonché gli atti della commissione relativi alla valutazione dei titoli e il contratto stipulato con l'ultimo candidato utilmente collocato
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 dell'avviso di selezione e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e contraddittorietà manifesta. Ha sostenuto che la commissione non avesse valutato gli incarichi di specifica responsabilità conferiti dall'amministrazione e indicati nel curriculum vitae allegato alla domanda, sebbene tali titoli rientrassero tra quelli valutabili ai sensi della lex specialis. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza di cui all'art. 97 Cost., la violazione dell'art. 6 l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere per omesso esercizio del soccorso istruttorio.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittima la mancata valutazione dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato alla domanda. Il bando prescriveva l'utilizzo del modello di domanda, ma non stabiliva in modo chiaro che potessero essere valutati esclusivamente i titoli riportati nel modello stesso. In applicazione del principio meritocratico, l'amministrazione avrebbe dovuto considerare tutti i titoli dichiarati nella domanda o nel curriculum vitae allegato, purché debitamente firmato e sottoscritto. Il giudice ha inoltre valorizzato la previsione dello stesso art. 6 dell'avviso, secondo cui le peculiarità personali e professionali e le conoscenze specifiche potevano desumersi anche dal curriculum vitae, traendone la conseguenza che la commissione fosse tenuta a esaminarlo. Il secondo motivo è stato assorbito, non potendo procurare alla ricorrente un'ulteriore utilità. La graduatoria e l'atto impugnato sono stati annullati nei termini indicati in motivazione; l'amministrazione dovrà rivalutare tutti i titoli dichiarati nella domanda e nel curriculum vitae e procedere alla corretta ricollocazione della candidata in graduatoria, in esecuzione del vincolo conformativo. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6 dell'avviso di selezione
anche desumibili da quanto dichiarato dal candidato nel Curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione
La disposizione non consente di limitare la valutazione ai soli titoli indicati nel modello di domanda e impone, secondo il giudice, l'esame del curriculum vitae allegato, quanto meno quando esso dichiari titoli valutabili.
art. 97 Cost.
La decisione richiama i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dedotti dalla ricorrente, senza fondare autonomamente su di essi la ratio decisoria.
art. 6 l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale parametro del motivo relativo all'istruttoria e al soccorso istruttorio, ma il giudice decide sulla base della mancata valutazione dei titoli risultanti dal curriculum.
Massime di principio
- In una procedura selettiva, quando la lex specialis prescrive l'utilizzo di un modello di domanda ma non stabilisce in modo chiaro che siano valutabili esclusivamente i titoli riportati in quel modello, l'amministrazione deve considerare anche i titoli dichiarati in un curriculum vitae allegato, debitamente sottoscritto, se riconducibili ai titoli valutabili secondo il bando.
- Il principio meritocratico impone alla commissione esaminatrice di valutare tutti i titoli posseduti e dichiarati dal candidato nell'ambito della domanda di partecipazione e dei suoi allegati, senza introdurre limitazioni documentali non previste con chiarezza dalla lex specialis.
- Il richiamo contenuto nel bando alla possibilità di desumere dal curriculum vitae le peculiarità personali e professionali e le conoscenze specifiche conferma l'obbligo della commissione di esaminare il curriculum allegato ai fini della valutazione selettiva.
- L'annullamento della graduatoria per omessa valutazione di titoli dichiarati comporta l'obbligo conformativo dell'amministrazione di rivalutare tali titoli e di procedere alla conseguente corretta ricollocazione del candidato, senza che il giudice sostituisca la propria valutazione a quella della commissione.
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