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Sentenza

Sentenza n. 5457/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’ottemperanza - della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. I, n. 2638 del 13 maggio 2015, resa all’esito del giudizio r.g. n. 3514/2011, confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n. 3284 del 30 marzo 2023, resa all’esito del giudizio 6546/2015.

Giustizia amministrativa202507387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento della sentenza del TAR Campania n. 2638 del 13 maggio 2015, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3284 del 30 marzo 2023, quanto all’accreditamento della struttura ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

Prevale il privato

La controversia

La società sanitaria ha proposto ricorso per l’ottemperanza delle pronunce che avevano definito il precedente giudizio. Dopo la proposizione del ricorso, notificato il 22 dicembre 2025 e depositato il 30 dicembre 2025, la Regione Campania ha adottato il provvedimento prot. n. 498555 del 1° giugno 2026, accreditando la struttura nei termini stabiliti dalla sentenza ottemperanda. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna della Regione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’accreditamento intervenuto in pendenza del giudizio ha dato attuazione alla pronuncia da ottemperare. Ha posto le spese a carico della Regione Campania in applicazione della soccombenza virtuale, liquidandole in € 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha compensato le spese nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’ASL Avellino e della società controinteressata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione dà esecuzione alla pronuncia da ottemperare in pendenza del giudizio, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione che ha adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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