Sentenza del 28/02/2017 n. 313 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento sintetico - vecchio redditometro - scostamento per due almeno due periodi d'imposta - conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Ufficio ha impugnato la decisione di primo grado, che aveva annullato l’accertamento sintetico relativo al 2008 ritenendo necessario dimostrare la non congruità del reddito per almeno due periodi d’imposta mediante altrettanti accertamenti. Secondo l’Ufficio, l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 richiede la non congruità per due o più periodi, ma non impone di emettere accertamenti per ciascuno di essi. Il contribuente ha contestato anche la sottoscrizione dell’avviso, la motivazione, la valutazione delle giustificazioni fornite, il calcolo del reddito e la valorizzazione di rimborsi spese e costi relativi all’abitazione principale.
La decisione
La Commissione ha respinto il ricorso dell’Ufficio e confermato l’annullamento dell’accertamento disposto in primo grado, ma per una motivazione diversa da quella ritenuta dal primo giudice. Ha stabilito che non è necessario emettere accertamenti distinti per due o più periodi d’imposta: gli accertamenti mantengono la propria autonomia e non deve applicarsi una tecnica di accertamento a strascico. Tuttavia, l’Ufficio deve esplicitare e motivare la valutazione preliminare di non congruità del reddito dichiarato per almeno due periodi d’imposta. Nel caso concreto, tale valutazione risultava sostanzialmente ignorata e data per scontata. La carenza motivazionale ha reso illegittimo l’avviso, con assorbimento delle altre contestazioni. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973
Il reddito dichiarato non risulta congruo per due o più periodi d'imposta
La norma consente l’accertamento sintetico quando la non congruità ricorre per almeno due periodi d’imposta, ma non impone all’Ufficio di emettere necessariamente due o più avvisi di accertamento. La verifica della non congruità costituisce però un presupposto preliminare che deve essere concretamente svolto, esplicitato e motivato nell’atto.
Massime di principio
- Nel vecchio redditometro, la verifica della non congruità per almeno due periodi d’imposta è una condizione sostanziale dell’accertamento, ma non richiede necessariamente l’emissione di distinti avvisi per ciascun periodo.
- L’Amministrazione può accertare un solo periodo d’imposta, purché nell’avviso spieghi in modo concreto e verificabile per quali ragioni il reddito dichiarato è risultato non congruo anche negli altri periodi rilevanti.
- La mera affermazione astratta della non congruità, senza indicazione dei dati, dei periodi e delle ragioni della valutazione, determina un difetto di motivazione e può comportare l’annullamento dell’accertamento.
- Gli accertamenti relativi a periodi d’imposta diversi restano autonomi: non è necessario procedere automaticamente con accertamenti collegati o successivi per tutti i periodi considerati.
- La motivazione deve confrontarsi con la situazione economica concreta del contribuente e con le giustificazioni offerte, soprattutto quando incidono sul calcolo sintetico elementi come rimborsi spese, disponibilità finanziarie o spese relative all’abitazione principale.
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