Sentenza n. 1905/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, adottato dopo la rinuncia al precedente permesso UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l’aggiornamento del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, ma l’amministrazione aveva rilevato un’assenza dall’Italia dal 17 settembre 2019 al 24 luglio 2023, ritenuta eccedente i limiti previsti dall’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. 286/1998. Erano inoltre emerse due condanne per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Dopo il preavviso di revoca e ulteriori accertamenti sull’attività di commercio ambulante, l’amministrazione aveva ritenuto inattendibile la documentazione sui ricavi e non dimostrata la disponibilità di un reddito sufficiente. Il ricorrente aveva quindi rinunciato al permesso UE e chiesto il rilascio di un permesso per lavoro autonomo, successivamente negato. Ha dedotto: eccesso di potere per ingiustizia manifesta e violazione degli artt. 97, comma 4, Cost. e 8 CEDU; violazione dell’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. 286/1998, contestando l’automatismo connesso all’assenza prolungata dall’Italia; violazione degli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, e 26, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998; motivazione generica, contraddittoria e lacunosa, carenza istruttoria ed erroneità degli accertamenti in ordine ai redditi prodotti dall’attività autonoma; violazione dell’art. 2, comma 6, d.lgs. 286/1998 per omessa traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile. L’amministrazione ha chiesto il rigetto, rilevando che il ricorrente non aveva giustificato l’assenza dall’Italia né prodotto memorie dopo il preavviso e che il diniego era fondato su motivi plurimi.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate e, quanto ai profili relativi all’assenza dall’Italia, anche inammissibili le prime due censure, poiché il ricorrente aveva rinunciato al procedimento relativo al permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché perché il provvedimento era plurimotivato. Anche se una motivazione fosse stata erronea, le ulteriori ragioni avrebbero comunque sostenuto la legittimità dell’atto. La terza censura è stata assorbita. È stata esaminata e respinta la censura relativa alla carenza di istruttoria e alla motivazione sul reddito: grava sullo straniero richiedente il rilascio o il rinnovo del titolo l’onere di dimostrare la disponibilità di un reddito sufficiente e proveniente da fonte lecita; nel caso concreto tale soglia non è stata adeguatamente comprovata e la documentazione sui ricavi è stata ritenuta inattendibile. È stata respinta anche la censura sull’omessa traduzione, qualificata come irregolarità non invalidante, poiché non aveva impedito al destinatario di impugnare tempestivamente l’atto e di svolgere compiutamente le proprie difese. Le spese della fase di merito sono state compensate; è stata confermata la regolazione delle spese della fase cautelare, già definita con ordinanza non appellata.
Norme richiamate
art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata invocata in relazione ai limiti di assenza dall’Italia rilevanti per il mantenimento del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo; il relativo motivo non è stato scrutinato nel merito in ragione della rinuncia al procedimento concernente tale titolo e della natura plurimotivata del diniego.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
È richiamato, insieme all’art. 13, comma 2, d.P.R. 394/1999, per affermare che il richiedente deve dimostrare la disponibilità di un reddito sufficiente e di fonte lecita.
art. 13, comma 2, d.P.R. 394/1999
La norma concorre a fondare l’onere dello straniero di provare la disponibilità di un reddito sufficiente ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
È stato invocato dal ricorrente, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998
È stato invocato in relazione alla motivazione, all’istruttoria e al requisito reddituale del permesso per lavoro autonomo; la censura è stata respinta perché il reddito sufficiente non risultava adeguatamente comprovato.
art. 26, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998
È stato richiamato dal ricorrente, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
art. 2, comma 6, d.lgs. 286/1998
La mancata traduzione del preavviso e del diniego nella lingua conosciuta dallo straniero costituisce una mera irregolarità quando non abbia impedito la tempestiva impugnazione e l’esercizio compiuto del diritto di difesa.
art. 97, comma 4, Cost.
È stato invocato dal ricorrente, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
art. 8 CEDU
È stato invocato dal ricorrente, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio o rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo grava sullo straniero l’onere di dimostrare la disponibilità di un reddito sufficiente e proveniente da fonte lecita; tale requisito è necessario perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso e della permanenza nella comunità nazionale.
- Quando il provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità autonoma di motivi, la sua legittimità può essere mantenuta anche se una delle motivazioni risulti erronea, purché le ulteriori ragioni siano di per sé sufficienti a sostenerlo.
- La mancata traduzione del preavviso di rigetto o del diniego del permesso di soggiorno nella lingua conosciuta dal destinatario costituisce un’irregolarità non invalidante quando non abbia impedito l’impugnazione tempestiva dell’atto e lo svolgimento compiuto delle difese.
- La rinuncia al procedimento relativo a un determinato titolo di soggiorno preclude, per carenza di interesse, lo scrutinio delle censure riferite specificamente ai presupposti di quel titolo, quando l’interessato abbia successivamente chiesto un diverso permesso di soggiorno.
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