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Sentenza

Sentenza n. 173/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione quarta) n. 1287/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202300672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 1287/2023, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro i decreti regionali nn. 724 e 725 del 27 maggio 2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa appellante contestava la sentenza di primo grado deducendo erroneità della decisione, carenza dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità manifesta, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, nonché violazione della l. 328/2000, del D.A. 31 ottobre 2008, dell’art. 118 Cost., degli artt. 26, 28, 29 e 60 della l.r. Sicilia 22/1986, della disciplina della liquidazione coatta amministrativa e degli artt. 2545-terdecies e seguenti c.c. In primo grado aveva impugnato, in parte qua, i decreti regionali nn. 724 e 725 del 27 maggio 2022: il primo autorizzava Astrea a esercitare l’attività assistenziale presso la comunità-alloggio per minori Elios, già gestita da altra cooperativa; il secondo revocava l’iscrizione del precedente gestore dall’Albo regionale delle istituzioni assistenziali. Secondo Astrea, gli atti avrebbero interrotto la continuità gestionale e impedito il subentro nei finanziamenti pubblici precedentemente riconosciuti al gestore uscente. Il TAR aveva ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di specificità dei motivi, difetto di interesse e difetto di legittimazione, rilevando che gli atti erano favorevoli alla ricorrente e che non erano stati individuati né gli specifici finanziamenti, né gli atti di ammissione, né le norme applicabili, né una domanda o un diniego di finanziamento. In appello Astrea ha insistito sulla configurabilità di un subentro complessivo nella posizione del precedente gestore.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello, confermando la decisione del TAR. Ha rilevato che le censure d’appello riguardavano asseriti errori dell’Amministrazione, ma non superavano le autonome ragioni processuali poste a fondamento della declaratoria di inammissibilità. Gli atti impugnati avevano soddisfatto gli interessi immediati dell’appellante: il decreto n. 724/2022 le aveva autorizzato lo svolgimento dell’attività assistenziale nella comunità-alloggio e il decreto n. 725/2022 aveva cancellato dall’Albo il precedente gestore. Astrea non aveva chiarito il titolo giuridico delle ulteriori utilità rivendicate, né aveva indicato una propria istanza di finanziamento o un provvedimento regionale di diniego. Il Collegio ha escluso che il mero subentro nella gestione comporti automaticamente il trasferimento dell’iscrizione all’Albo o dei contributi pubblici già riconosciuti al precedente gestore. L’iscrizione all’Albo presuppone il possesso di requisiti propri del nuovo soggetto, anche non trasmissibili, nonché controlli amministrativi, inclusa l’acquisizione della documentazione antimafia e la verifica della veridicità della documentazione prodotta. Analogamente, l’erogazione dei contributi richiede la verifica delle condizioni soggettive e oggettive previste dalla disciplina del singolo beneficio. Anche un eventuale accertamento giudiziale della natura di subentro sarebbe stato inidoneo ad attribuire direttamente i finanziamenti o gli altri beni della vita richiesti. L’appellante è stata condannata a rifondere alla Regione le spese del grado, liquidate in € 4.000, oltre spese generali e accessori; spese compensate nei confronti delle altre parti.

Norme richiamate

  • art. 26 l.r. Sicilia 22/1986

    L’iscrizione nell’Albo regionale delle istituzioni assistenziali

    L’iscrizione all’Albo presuppone il possesso di requisiti del soggetto richiedente e non si trasferisce automaticamente in ragione del subentro nella gestione di una struttura.

  • art. 26, comma 2-bis, l.r. Sicilia 22/1986, introdotto dall’art. 36 l.r. Sicilia 16/2017

    Ai fini dell’iscrizione all’Albo è sempre acquisita la documentazione antimafia …

    La documentazione antimafia costituisce un requisito e un controllo riferito al nuovo soggetto che chiede l’iscrizione, non un elemento automaticamente trasmissibile dal precedente gestore.

  • art. 26, comma 3, l.r. Sicilia 22/1986

    veridicità della documentazione presentata

    L’Amministrazione deve effettuare preventivamente controlli sui requisiti e sulla veridicità della documentazione, anche avvalendosi dei comuni e delle prefetture.

  • art. 118 Cost.

    La disposizione era richiamata dall’appellante, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione decisiva.

  • l. 328/2000

    La legge era richiamata tra i parametri di legittimità dedotti, senza una specifica applicazione argomentata nella decisione.

  • D.A. 31 ottobre 2008, pubblicato nella G.U.R.S. n. 50/2008

    L’atto era indicato tra le norme asseritamente violate, ma la decisione non ne ricava una specifica regola interpretativa.

  • artt. 28, 29 e 60 l.r. Sicilia 22/1986

    Le disposizioni erano richiamate tra i motivi d’appello, senza una specifica interpretazione nella motivazione.

  • art. 195 e seguenti l.f.

    La disciplina della liquidazione coatta amministrativa era richiamata tra i motivi d’appello, senza applicazione specifica nella decisione.

  • art. 2545-terdecies e seguenti c.c.

    Le disposizioni erano richiamate tra i motivi d’appello, senza una specifica interpretazione nella decisione.

Massime di principio

  • Il subentro nella gestione di una struttura assistenziale non comporta automaticamente il trasferimento al nuovo gestore dell’iscrizione del precedente soggetto in un albo regionale: il nuovo gestore deve dimostrare autonomamente il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile, compresi quelli eventualmente non trasmissibili e la documentazione antimafia.
  • L’iscrizione in un albo pubblico che abilita all’esercizio di attività o alla collaborazione con la pubblica amministrazione è subordinata ai controlli dell’amministrazione sulla sussistenza dei requisiti e sulla veridicità della documentazione presentata; tali controlli devono essere riferiti al soggetto che chiede l’iscrizione.
  • Il subentro nella gestione di un’attività non attribuisce automaticamente al nuovo gestore i contributi pubblici già riconosciuti al precedente gestore. L’erogazione o il trasferimento del beneficio richiede la verifica delle condizioni soggettive e oggettive stabilite dalla disciplina del singolo contributo.
  • È carente di interesse e di specificità il ricorso contro atti favorevoli al ricorrente quando le ulteriori utilità rivendicate non siano individuate mediante l’indicazione del relativo titolo giuridico, degli atti di ammissione al beneficio, delle norme applicabili e di un concreto provvedimento di diniego.
  • Un accertamento giudiziale relativo alla qualificazione di un rapporto come subentro è privo di utilità processuale se, anche ove accolto, non è idoneo ad attribuire direttamente al ricorrente l’iscrizione in un albo o contributi pubblici, subordinati a verifiche amministrative autonome.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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