Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29598/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (operatore NCC)

La controversia

La controversia nasce da otto verbali di accertamento elevati nel 2015 nei confronti di una cooperativa titolare di licenza per noleggio con conducente, per avere un veicolo di sua proprietà circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici e/o avuto accesso alla ZTL senza la prescritta autorizzazione. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione; il Tribunale di Roma aveva poi respinto l’appello ritenendo che la disciplina invocata dalla cooperativa non avesse eliminato l’obbligo di preventiva comunicazione dell’accesso e che la sospensione normativa del 2017 non fosse retroattiva. Con il ricorso per cassazione la cooperativa deduceva: 1) violazione dell’art. 9, comma 3, d.l. 244/2016 conv. in L. 19/2017, assumendo che la sospensione dell’efficacia dell’art. 5-bis L. 21/1992 impedisse di contestare le violazioni fondate su quella disposizione e, più in generale, sugli artt. 3, 8 e 11 della legge quadro; 2) violazione dell’art. 5-bis e dell’art. 11 L. 21/1992, sostenendo che, per effetto delle pronunce cautelari e della sentenza del TAR Lazio, dovesse rivivere la precedente comunicazione già effettuata; 3) omesso esame di fatti decisivi e erronea valutazione delle pronunce amministrative, perché il Tribunale avrebbe male interpretato la portata della sentenza TAR n. 11636/2015 e delle ordinanze cautelari, le quali avrebbero annullato o sospeso la delibera comunale su cui si fondavano i verbali.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarato assorbito il secondo e inammissibile il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà verificare se le condotte contestate integrino o meno una violazione dell’art. 11 L. 21/1992 e dei regolamenti comunali vigenti all’epoca dei fatti, considerando anche la conformità delle previsioni alla normativa eurounitaria e l’incidenza della sentenza TAR Lazio n. 11636/2015 e delle ordinanze cautelari sul ripristino della disciplina e dell’autorizzazione precedente. Roma Capitale è rimasta controricorrente nel giudizio di legittimità, e il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 22, L. 689/1981

    richiamato come base dell’opposizione avverso i verbali amministrativi; non è oggetto di specifica interpretazione nel merito.

  • art. 9, comma 3, d.l. 244/2016 conv. in L. 19/2017

    norma interpretata come disposizione di interpretazione autentica che ha sospeso l’efficacia delle modifiche introdotte nel 2008-2009 alla legge quadro NCC, posticipandone l’operatività al 31 dicembre 2017.

  • art. 5-bis, L. 21/1992

    la Corte afferma che la sua efficacia era sospesa nel periodo rilevante e che non poteva costituire, da sola, base per le sanzioni irrogate per i fatti del 2015.

  • art. 3, L. 21/1992

    richiamato come disciplina previgente potenzialmente applicabile nel periodo di sospensione della riforma.

  • art. 11, L. 21/1992

    la facoltà per gli NCC di usare corsie preferenziali e altre facilitazioni va coordinata con la potestà regolamentare comunale, che può subordinare il transito a preventiva autorizzazione e ad altri adempimenti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato per veicolare i motivi di violazione di legge relativi alla disciplina NCC.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    l’omesso esame è limitato al mancato esame di un fatto storico decisivo, non alla contestazione della valutazione giuridica o interpretativa del giudice di merito.

  • artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamati per ribadire gli oneri di specifica indicazione e produzione degli atti/documenti rilevanti nel motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 29, comma 1-quater, d.l. 207/2008 conv. in L. 14/2009

    la Corte lo considera inserito ma con efficacia sospesa nel periodo rilevante; le modifiche introdotte non hanno eliminato le previgenti ipotesi della legge quadro, ma le hanno integrate.

Massime di principio

  • Quando il legislatore sospende l’efficacia di una riforma settoriale mediante disposizione di interpretazione autentica, la disciplina previgente continua a essere applicabile nel periodo di sospensione e non può essere ignorata dal giudice di merito.
  • Nel servizio NCC, la previsione legislativa di accesso alle corsie preferenziali o alle ZTL va coordinata con la potestà regolamentare del comune: il beneficio non implica un accesso incondizionato, potendo essere subordinato ad autorizzazioni preventive e adempimenti ulteriori.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è invece utilizzabile per contestare la valutazione giuridica o l’interpretazione delle sentenze e degli atti compiuta dal giudice di merito.
  • L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice.
  • Quando una decisione amministrativa invocata in giudizio è stata esaminata dal giudice di merito, la censura in cassazione deve colpire l’effettivo mancato esame di un fatto decisivo e non la sola lettura data alla portata precettiva di quella decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoTrasporto
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.