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Sentenza

Sentenza n. 5570/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari a) del provvedimento prot. 4611 del 29.4.2025 del Consolato Generale d’Italia Casablanca, notificato in data 31.10.2025, con il quale è stata rigettata la domanda di visto d’ingresso in Italia ai fini di “Lavoro subordinato” presentata dal ricorrente in forza di Nulla Osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Treviso prot. P/TV/L/Q/2022/101348; b) degli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi che incidano sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente, non conosciuti, posti a base del detto diniego, con espressa riserva di motivi aggiunti; nonché per l’accertamento e conseguente declaratoria della sussistenza di tutti i presupposti per il rilascio del visto d’ingresso in Italia in capo al sig. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202516025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d’ingresso per lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto d’ingresso per lavoro subordinato, richiesto in forza di un nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Treviso. Il diniego era motivato dall’“impossibilità di verificare la perduranza dell’interesse da parte del richiedente visto”. Nel corso del giudizio la Sede diplomatica ha riconosciuto che tale formulazione era impropria, poiché la pratica risultava sospesa ai sensi dell’art. 3 del d.l. 145/2024. Il ricorrente ha quindi dedotto l’illegittimità del provvedimento, in particolare per vizio di motivazione, chiedendo anche l’accertamento della sussistenza di tutti i presupposti per il rilascio del visto.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di annullamento, ritenendo pacifico il vizio di motivazione: il provvedimento indicava una ragione diversa dalla reale situazione procedimentale, ossia la sospensione della pratica ai sensi dell’art. 3 del d.l. 145/2024. L’attuale sospensione del nulla osta e la mancanza di un’espressa conferma dello Sportello Unico per l’Immigrazione sono state ritenute irrilevanti ai fini dell’annullamento, poiché la conclusione negativa illegittima del procedimento di visto poteva avere inciso sull’inerzia dello Sportello Unico, stante il collegamento tra i due procedimenti. Il TAR ha precisato che l’attività dello Sportello Unico potrà essere sollecitata anche nel successivo procedimento di riesame presso la Sede diplomatica, tenuto conto del tempo trascorso dall’inizio della sospensione. È stata invece respinta la domanda di declaratoria della sussistenza di tutti i presupposti per il rilascio del visto, poiché si tratta di un potere discrezionale rispetto al quale è precluso un giudizio pieno sul rapporto. L’Amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 145/2024

    sospensione della pratica

    La pratica relativa al visto risultava sospesa in base a tale disposizione; il provvedimento impugnato, qualificandola invece come impossibilità di verificare la perduranza dell’interesse, era viziato per difetto di motivazione.

  • d.m. 25 febbraio 2025 n. 4151/89/bis

    Richiamato con riguardo all’assenza di un’espressa conferma da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione durante la sospensione del nulla osta; tale circostanza è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione di annullamento.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata all’esito della camera di consiglio, sentite le parti ai sensi della disposizione.

Massime di principio

  • Il diniego di visto è illegittimo per difetto di motivazione quando l’amministrazione indica come ragione ostativa l’impossibilità di verificare la perduranza dell’interesse del richiedente, mentre dagli atti risulta che la pratica era stata sospesa per una diversa ragione procedimentale prevista dalla legge.
  • La motivazione del provvedimento deve rappresentare correttamente la situazione procedimentale e la ragione effettiva della decisione; una qualificazione riconosciuta dalla stessa amministrazione come impropria non consente di ritenere legittimo il diniego.
  • La sospensione del nulla osta e l’assenza di una conferma espressa dello Sportello Unico per l’Immigrazione non rendono irrilevante il vizio del diniego di visto quando la conclusione negativa illegittima può avere inciso sull’inerzia dell’organo competente, in ragione del collegamento tra i procedimenti.
  • L’annullamento del diniego di visto non comporta necessariamente l’accertamento giudiziale del diritto al rilascio del visto quando l’amministrazione conserva un potere discrezionale e il giudice non può svolgere un giudizio pieno sul rapporto; spetta quindi all’amministrazione procedere al riesame.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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