Cassazione Civile, Ordinanza n. 07885/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un cliente aveva convenuto in giudizio due avvocati, chiedendo il risarcimento dei danni per l'asserita attività professionale inesatta e difettosa svolta in suo favore in tre diversi giudizi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello, in riforma, aveva accolto parzialmente la pretesa risarcitoria e condannato i professionisti al pagamento di danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre alle spese. Contro la decisione di secondo grado uno dei due avvocati ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente munito di mandato speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta con accettazione della parte resistente, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non ha provveduto sulle spese, proprio perché la rinuncia è stata accettata. Ha inoltre precisato che non era dovuto l'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l'estinzione per rinuncia non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, perché tale esito non è equiparabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte costituita munita di mandato speciale, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata non si provvede sulle spese di cassazione, secondo quanto statuito nella decisione.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità non si applica quando il processo si estingue per rinuncia del ricorrente.
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